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PAT a MIRANO

Post n°32 pubblicato il 30 Settembre 2010 da cambiodestinazionedu

Mercoledì 29 Settembre 2010,
MIRANO – Potenziamento dei servizi nelle frazioni, stop all’incremento delle attività produttive, sviluppo ecocompatibile e un parco per il graticolato romano, magari con una torre-museo per permettere a cittadini e visitatori di contemplarne la bellezza dall’alto. Il futuro di Mirano prenderà forma nei prossimi 12 mesi: Provincia e Comune di Mirano, ieri mattina, hanno firmato il tanto atteso accordo di pianificazione.
      La doppia sigla del vicesindaco Alberto Semenzato e del vicepresidente della Provincia Mario Dalla Tor, darà il via alla realizzazione del Pat (Piano di assetto del territorio, il nuovo piano regolatore) che disegnerà la Mirano del domani. Per ora, si è concordato solo sulle linee guida del patto. Ovvero: sviluppo equilibrato per gli spazi abitativi-residenziali, dando la precedenza ai centri abitati della periferia. Le frazioni verranno valorizzate, potenziate anche nei servizi, per cercare di metterle al pari con il centro storico. Blocco (o quasi) dell’urbanistica dedicata alle attività produttive. A Mirano, quelle esistenti sono state giudicate più che sufficienti. Spazio all’ambiente e al turismo: salvaguardia degli spazi verdi e del graticolato romano saranno una priorità per gli architetti che redigeranno il Pat. E a proposito del parco del graticolato, il vicepresidente Mario Dalla Tor lancia una proposta destinata a far discutere. «Mi piacerebbe vedere realizzata una torre con museo per meglio osservare dall’alto il graticolato – ha detto nel corso dell’incontro il numero due di Ca’ Corner – Ciò servirebbe a dare qualità e ricchezza a questo patrimonio storico della città». Il nuovo Pat, secondo Dalla Tor, servirà a ridare a Mirano un ruolo da leader nel proprio comprensorio. «Mirano ha tutte le carte in regola per diventare la capitale del Miranese, si tratta infatti di una realtà dove ben si coniugano arte, cultura ed ambiente. Attraverso il Pat ogni Comune può intensificare e migliorare la propria identità».

 
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INDIRIZZI OPERATIVI comune di MIRANO

Post n°31 pubblicato il 10 Gennaio 2010 da cambiodestinazionedu

Adeguati alle Linee Guida in materia di edilizia sostenibile di cui alle DGRV n.
2063 del 7.7.2009 - DGRV n. 2499 del 4.8.2009 e alla DGRV n. 2797 del
22.09.2009
Riferimento LRV n.14/2009 Art. 2 - Interventi edilizi
Comma 1
relativamente a: “…20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso”.
Al fine di un’appropriata applicazione dell’art. 2, comma 2, della L.R. 14/2009:
- RICETTIVO ampliamento del 20% e viene calcolato sulla superficie lorda come
definita dall’art. 5.2 NTA del vigente PRG;
- AGRICOLO-DIREZIONALE-INDUSTRIALE-COMMERCIALE-ARTIGIANALE
l’ampliamento viene così calcolato:
- fino a 500 mq. di superficie coperta del fabbricato esistente, l’ampliamento è pari al
20%;
- sulla superficie eccedente i primi 500 mq di superficie coperta del fabbricato esistente
l’ampliamento è pari al 10% con limite massimo di mq. 200, per un totale complessivo
di 300 mq;
l’ampliamento viene calcolato sulla superficie coperta di ogni singolo fabbricato
esistente.
E’ fatto salvo l’ulteriore incremento previsto dal comma 5 dell’art. 2 nel limite del 30% del solo
ampliamento concesso.
Comma 4
relativamente a: “In caso di edifici composti da più unità immobiliari”…omissis… “in ipotesi di
case a schiera”.
In caso di edifici composti da più unità immobiliari, l’intervento sulla singola unità può essere
effettuato nel rispetto delle norme sul condominio negli edifici. A tale fine, la richiesta,
formulata ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14/2009, di intervento su ciascuna unità immobiliare
deve essere accompagnata da apposita deliberazione dell’assemblea dei condomini, nella quale
venga approvato un piano guida, finalizzato a garantire l’armonia e l’equilibrio architettonico di
tutti gli interventi, nonché la valorizzazione dei caratteri architettonici del complesso.
L’intervento di cui al paragrafo precedente è subordinato alla richiesta di permesso di costruire
e al parere favorevole della Commissione Edilizia (Integrata ai sensi della L.R. 63/1994 ove
previsto).
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. 14/2009, l’ampliamento su case a schiera è
ammissibile solo qualora venga presentato con un’unica istanza. E’ possibile, tuttavia, attuare
ciascun intervento in modo separato qualora lo stesso sia tale da non compromettere la
conservazione dei caratteri architettonici del complesso edilizio.
4
Riferimento LRV n.14/2009 Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del
patrimonio edilizio esistente
Commi 1 – 2
Relativamente al comma 1
La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e
legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard
qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.
Relativamente al comma 2
Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali
standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle
previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali,
provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che
prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino
al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in
zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche
costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a
favore dell’edilizia sostenibile”. A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all’articolo 2 della
legge regionale n. 4/2007 , prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in
ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento.
Gli interventi ammissibili con l’art. 3 commi 1 e 2 della L.R. 14/2009 riguarderanno
esclusivamente gli immobili con destinazione d’uso residenziale con le seguenti
prescrizioni:
• Obbligatoria l’integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati prima del 1989
(legittimati al 31.12.1988).
• Sono esclusi gli edifici in zona D e F.
• Il nuovo complesso deve essere realizzato obbligatoriamente con tecniche di edilizia
sostenibile (L.R. 4/2007).
La ricostruzione dei volumi edilizi residenziali sarà graduata secondo lo
schema riportato nel grafico allegato (Fig. 1): tali dati sono stati desunti dall’Allegato
A alla DGRV n. 2499 del 4.8.2009.
Punteggio (n) Ampliamento (%)
-1 <= n < 1 0%
1 <= n < 4
Si utilizza la seguente
equazione:
y=20/3x+40/3
n > 4 40%
Nel caso di immobile ricostruito con PUA
(piano urbanistico attuativo) con modifica
del sedime e delle sagome degli edifici, sarà
ammesso l’ulteriore aumento volumetrico
del 10% del volume iniziale (per volume
iniziale si intende quello esistente e
legittimato alla data del 31.12.1988).
Fig. 1 - Determinazione dell’ampliamento volumetrico ammissibile secondo il
Protocollo ITACA punteggio (n) di cui alle schede di valutazione della LR 4/2007.
5
Gli interventi ritenuti ammissibili dalla legge regionale e compatibili con gli indirizzi
operativi comunali (ad esclusione di quelli realizzati sulla prima casa – art. 9 comma 4 L.R.
14/2009), sono comunque subordinati all’esistenza delle principali opere di urbanizzazione
primaria o, in alternativa, al loro adeguamento previa valutazione di specifico progetto, in
relazione al maggiore carico insediativo generato dall’aumento della nuova volumetria
residenziale, con spese a carico del soggetto proponente anche a scomputo oneri di
urbanizzazione.
Si conferma la dotazione di spazi pubblici negli interventi edilizi diretti normata dall’art. 11 NTA
della vigente VPRG, esclusa la prima casa.
Si conferma la dotazione di spazi pubblici nei piani urbanistici attuativi normata dall’art. 12
NTA della vigente VPRG.
Devono essere reperite aree di parcheggio privato come previsto dall’art. 14 NTA della vigente
VPRG.
Qualora si renda necessaria la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione al fine di
adeguare l’intervento con il contesto urbanistico, si definisce l’incidenza delle singole
infrastrutture sul totale del valore tabellare degli oneri di urbanizzazione:
Opere di urbanizzazione Incidenza sul valore totale oneri
Strade 13%
Spazi per sosta e parcheggio 12%
Spazi per verde attrezzato 9%
Fognatura nera 13%
Fognatura bianca 12%
Rete idrica 10%
Rete elettrica 10%
Rete gas-metano 10%
Pubblica illuminazione 7%
Reti multiservizi 4%
totale 100%
L’importo relativo al contributo per oneri di urbanizzazione primaria sarà calcolato
sottraendo al valore tabellare vigente, la somma riferita alla percentuale per la tipologia di
opere realizzate direttamente dal privato.
La relazione tecnica a corredo dell’istanza edilizia deve rilevare o meno la carenza di eventuali
opere di urbanizzazione primaria. Nel caso sia necessario realizzare e/o integrare le opere di
urbanizzazione, sarà necessario che contestualmente alla DIA sia presentato apposito atto
d’obbligo con cui il richiedente si impegna a realizzare e a cedere gratuitamente al Comune le
opere e le aree necessarie prima del rilascio del certificato di agibilità.
L’adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria non si rende necessario per gli
ampliamenti fino a 120 mc di residenza.
Comma 3
relativamente a: “…e sia oggetto di un piano attuativo….”.
L’ulteriore incremento volumetrico previsto dall’art. 3, comma 3, della L.R. 14/2009, nei
termini di cui alla DGR 4 agosto 2009, n. 2499, è subordinato alla presentazione di un piano
attuativo che dovrà riferirsi ad un ambito minimo comprendente più edifici oggetto del
medesimo intervento di cui al precedente comma 2 del citato art. 3, e, in ogni caso, la cui
estensione consenta una reale ed efficace ristrutturazione urbanistica, con soluzioni a basso
grado di impatto ambientale e paesaggistico e con dotazioni infrastrutturali (sottoservizi e
standars) appropriate e adeguate alle norme vigenti.
In relazione alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 3, della L.R. 14/2009, si rinvia alla
seguente definizione di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), del DPR
380/2001: “interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del
6
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.
I piani urbanistici attuativi per i quali è ammesso l’ampliamento ai sensi dell’art. 3 commi 3 e 4
devono contenere precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive la
cui sussistenza sia esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione
del piano attuativo stesso, come previsto dall’art. 22 comma 3 lett. b del DPR 6 giugno 2001,
n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Riferimento LRV n.14/2009 Art. 7 – Oneri ed incentivi
Comma 1
relativamente a: “il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell’ipotesi di edificio o unità
immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo”.
La riduzione del 60% deve intendersi applicata sia al contributo sul costo di costruzione, sia
alla quota relativa agli oneri di urbanizzazione.
Comma 2
relativamente a: “I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di
utilizzo di tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie
rinnovabili”.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, della L.R. 14/2009, è previsto l’esonero
totale dal pagamento del contributo di costruzione nel caso del raggiungimento della
certificazione energetica in classe B, o superiore, del volume ampliato qualora si realizzi
una nuova unità immobiliare.
Per l’attuazione del paragrafo precedente, si rinvia al d. Lgs. 192/2005 e s. m. e i.
Riferimento LRV n. 14/2009 Art. 9 – Ambito di applicazione
Comma 1
Edifici esclusi dall’ambito di applicazione della L.R. 14/2009:
a) EDIFICI RICADENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI STORICI ai sensi dell’art. 2 del D.M. n.
1444/68.
I Centri storici individuati nel territorio Comunale di Mirano sono:
- il Centro Storico di Mirano Capoluogo, costituito dalla porzione soggetta a vincolo con DM
del 1965 e dalla porzione più esterna, entrambe normate dalla VPRG approvata con DGR
1151 del 18.04.2003 e DGR 2179 del 16.07.2004 e successive varianti parziali;
- il Centro Storico di Scaltenigo (zona A1), normato dalla VPRG approvata con DGR 1152 del
18.04.2003 e DGR 2180 del 16.07.2004 e successive varianti parziali;
b) EDIFICI VINCOLATI ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II.
Fatte salve le ulteriori previsioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, gli edifici vincolati ai sensi
del D. Lgs. 42/2004, parte II, del Comune di Mirano sono gli edifici espressamente individuati
come beni culturali da specifica dichiarazione di interesse culturale adottata dal Ministero e
notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, ai sensi degli artt. 10, 13 e
seguenti del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42.
L’individuazione con apposito asterisco nelle tavole di PRG non è esaustiva poiché la notifica di
interesse culturale può essere successiva alla stesura del piano.
7
c) EDIFICI OGGETTO DI SPECIFICHE NORME DI TUTELA da parte degli strumenti urbanistici e
territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dagli art. 2, 3 e 4.
Sono oggetto di specifica tutela da parte del PRG del Comune di Mirano e, pertanto, sono
esclusi dall’ambito di applicazione della L.R. 14/2009:
1) Gli edifici individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville
Venete - Catalogo e Atlante del Veneto";
2) Gli edifici ed i complessi di valore testimoniale individuati nel PRG con gradi di
protezione 1 e 2;
Per gli edifici soggetti a gradi di tutela 3 e 4, per i quali il PRG prevede alcune possibilità di
ampliamento ma non la demolizione, è ammesso l’intervento di ampliamento di cui all’art. 2
delle legge a condizione che vengano rispettate le modalità indicate all’art. 60, 61 e 62 delle
NTA e l’allegato “Edifici sottoposti a vincolo ambientale (grado 4) ampliabili fino a un massimo
del 50%”, della vigente VPRG.
Nel caso sussistano condizioni che impediscono l’ampliamento rispettando i criteri di cui agli
artt. 60,61 e 62 delle NTA e l’allegato “Edifici sottoposti a vincolo ambientale (grado 4)
ampliabili fino a un massimo del 50%”, l’ampliamento potrà essere concesso nei seguenti
modi privilegiando il primo utile:
- aderenza ad edifici accessori ad uso residenziale non vincolati,
- utilizzando un corpo edilizio contiguo (cioè seppur non aderente, che sia in prossimità
dell’edificio principale e abbia carattere accessorio),
- realizzando un corpo edilizio separato di carattere accessorio.
d) EDIFICI RICADENTI IN AREE DI INEDIFICABILITA’ ASSOLUTA.
Sono inoltre escluse dall’applicazione degli artt. 2 e 3 della legge, gli edifici ricadenti nelle zone
con vincolo di rispetto normate dagli artt. 78 e 90 delle NTA vigenti, per motivi di tutela di
parchi e giardini storici, di interesse paesaggistico, storico-monumentale, igienico-sanitario e di
sicurezza dall’esposizione di campi elettrici, magnetici elettromagnetici.
Nella fascia perimetrale delle aziende presenti nel territorio comunale di Mirano rientranti nel
D. L.vo 334/99 (legge Seveso) e successive modifiche ed integrazioni è interdetta comunque la
nuova edificazione o l'ampliamento dell'esistente.
g) EDIFICI RICADENTI IN AREE DICHIARATE AD ALTA PERICOLOSITA’ IDRAULICA E NELLE
QUALI NON È CONSENTITA L’EDIFICAZIONE.
Valgono le norme previste dall’art. 89 NTA della vigente VPRG.
LIMITI ALL’APPLICAZIONE
Al fine di non vanificare gli obiettivi di riqualificazione e riconversione di porzioni di territorio
totalmente o parzialmente caratterizzate dalla presenza di edifici di carattere produttivo in siti
privi di adeguate dotazioni infrastrutturali e parzialmente degradati, ovvero caratterizzati dalla
presenza di opere incongrue con l’ambiente circostante, sono esclusi dall’ambito di
applicazione della L.R. 14/2009:
- le attività produttive ubicate in zona impropria per le quali vale l’art. 53 NTA del PRG
vigente, fatti salvi gli adeguamenti previsti per legge.
SPECIFICHE MODALITÀ APPLICATIVE
1. Al fine di evitare l’insorgenza di contenziosi tra i privati e di garantire uno sviluppo
urbanistico ed edilizio di qualità, senza compromettere nel medio-lungo termine l’adeguamento
infrastrutturale e tecnologico del territorio comunale, relativamente al rispetto delle distanze,
8
gli interventi di cui alla L.R. 14/2009, sono possibili nel rispetto delle modalità previste dagli
articoli delle NTA del PRG, con riferimento in particolare a:
- distanze minime tra fabbricati (df);
- distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade (ds);
- distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà (dc);
- modalità di calcolo.
Vale quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 NTA del vigente PRG
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del DM 1444/68, le altezze degli edifici oggetto
di ampliamento di cui al presente articolo non potranno comunque superare di ml 3,00 l’altezza
massima prevista dalla NTA del PRG vigente per la zona in cui ricade il fabbricato oggetto di
intervento.
3. A titolo di chiarimento, si precisa che:
- nel caso un edificio non abbia esaurito la capacità edificatoria di competenza, è possibile
prevedere con unico progetto il completamento della capacità edificatoria oltre
all’ampliamento previsto dalla L.R. 14/2009 il quale tuttavia sarà calcolato in percentuale
del volume esistente alla data di entrata in vigore della legge (11 luglio 2009);
Appendice - Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni regionali e delle presenti indicazioni operative si
definiscono:
A. Prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione: unità immobiliare in
proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano
oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi
dall’entrata in vigore della legge regionale n. 14/2009;
B. Edifici esistenti:
1. edifici dotati di regolare titolo abilitativo, realizzati anche solo al grezzo compresa la
copertura e solai anche se priva di impianti e finiture. L’attestazione dello stato di
attuazione delle opere dovrà essere prodotta dal richiedente attraverso dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
2. edifici non ancora realizzati ma il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo sia stato
presentato al Comune entro il 31 marzo 2009 (art.9 comma 6);
G. Corpo edilizio contiguo: corpo edilizio legittimamente realizzato o legittimato, che abbia
almeno un punto di contatto fisico tra solidi emergenti dal piano di campagna
costituenti l’edificio di riferimento e quello oggetto di intervento;
H. Corpo separato: costruzione autonoma che preesista o venga realizzata nell’area di
pertinenza dell’edificio principale;
Al fine della corretta interpretazione delle definizioni richiamate, così come delle nozioni
richiamate nella L.R. 14/2009 e non definite, si fa rinvio al comune significato desumibile dalle
norme comunali in materia, salvo diversa ed esplicita definizione

 
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PIANO CASA MIRANO

Post n°30 pubblicato il 10 Gennaio 2010 da cambiodestinazionedu

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 97 del 29/10/2009

................La nuova disciplina ha una durata limitata a due anni a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, cioè l’11 luglio 2009 e quindi fino all’11 luglio 2011, anche se i suoi effetti si produrranno per l’intero arco di validità dei titoli abilitativi degli interventi;
...................non consentire l’ampliamento residenziale in zone industriali o destinate a servizi per evitare contenziosi relativi ad esempio a problemi di inquinamento da rumore o altro; ..................preservare il patrimonio storico-architettonico individuato dal PRG con i gradi di tutela,in modo che gli interventi ammessi dalla L.R. 14/2009 siano limitati all’ampliamento dei gradi 3 e 4 secondo le modalità già indicate dal PRG escludendo in ogni modo la demolizione dei fabbricati e la perdita della loro memoria;..................................Riferimento LRV n. 14/2009 Art. 9 - Ambito di applicazione
Al comma 1 - edifici esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. 14/2009: aggiungere alla lettera d) Edifici ricadenti in aree di inedificabilità assoluta - un secondo comma:
"Nella fascia perimetrale dalle aziende presenti nel territorio comunale di Mirano rientranti nel D. L.vo 334/99 (legge Seveso) e successive modifiche ed integrazioni è interdetta comunque la nuova edificazione o l'ampliamento dell'esistente.............................Riferimento LRV n. 14/2009 Art. 2 - Interventi edilizi
- comma 1 - ultimo capoverso: la frase "L'ampliamento viene calcolato sulla superficie coperta
del fabbricato esistente" viene cambiata sostituendo la parola "del" con "di ogni singolo" e la stessa viene così riformulata: "L'ampliamento viene calcolato sulla superficie coperta di ogni singolo fabbricato esistente"......................................Riferimento LRV n. 14/2009 Art. 9 - Ambito di applicazione - al capoverso "LIMITI ALL'APPLICAZIONE" all'ultima frase - "le attività produttive ubicate in zona impropria per le quali vale l'art. 53 NTA del P.R.G. vigente" Viene aggiunto: "fatti salvi gli adeguamenti previsti per legge" e quindi la stessa viene così riformulata: - "le attività produttive ubicate in zona impropria per le quali vale l'art. 53 NTA del P.R.G. vigente, fatti salvi gli adeguamenti previsti per legge"..............................................D E L I B E R A
1. DI APPLICARE, in deroga a quanto prescritto dalla strumentazione urbanistica comunale
vigente, gli interventi previsti dalla legge regionale n° 14 dell’8 luglio 2009 e successive
modifiche e integrazioni, avente ad oggetto “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16”, con i limiti e le modalità indicati nel documento denominato
“INDIRIZZI OPERATIVI” allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 9 della medesima
L.R. 14/2009, per le valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed
ambientale riportate in premessa, precisando che tali indirizzi vanno applicati anche alla
prima casa di abitazione come definita dalla L.R. 26/2009 per le motivazioni indicate in
premessa limitatamente a quanto previsto dal punto n. 1 delle specifiche modalità
applicative dei medesimi criteri operativi;
2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti favorevoli 16, contrari 1 (Gasparini
Luigi) accertati separatamente, dai n 17 componenti il Consiglio Comunale, presenti e
votanti.
^^^^^^


 
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PIANO CASA MARTELLAGO

Post n°29 pubblicato il 23 Ottobre 2009 da cambiodestinazionedu

Venerdì 23 Ottobre 2009,La Commissione Urbanistica ha approvato alla unanimità la delibera con cui il Comune recepisce il Piano Casa, che sarà varata nel consiglio di lunedì. A conferma di come su questo tema sentito dalla gente ci sia stato un buon lavoro di squadra tra Giunta, tecnici, maggioranza e minoranza nel dirimere gli aspetti lasciati dalla Regione alla competenza dei Comuni. La linea, come ha spiegato il sindaco Brunello, è stata di recepire le opportunità edilizie introdotte dal Piano Casa, ma nel rispetto delle previsioni del Prg vigente. L’applicazione dell’ampliamento degli edifici esistenti del 20% del volume (se a uso residenziale) o della superficie coperta (se a diverso uso) è subordinata al rispetto delle norme su distanze dai confini, strade e altri edifici, come da Prg; del decoro, come da regolamento edilizio, e dei parametri e dotazioni urbanistico-edilizi (parcheggi, etc). Consentita, invece, la deroga nelle altezze massime prescritte dal Prg nelle varie Zto (zone territoriali omogenee): di 2,70 metri di altezza utile (un piano) per le unità residenziali escluso l’eventuale sottotetto fino a 140 centimetri, e di 3,50 metri per le restanti destinazioni. La percentuale di un ulteriore 10% concesso nel caso di uso di tecnologie con fonti di energia rinnovabile viene poi subordinata all’uso di queste fonti in tale misura: 3 Kwh per i primi cento metri quadri di superficie utile; 1 Kwh per ogni cento mq ulteriori. Si potrà anche cumulare al 20% i 150 metri cubi di ampliamento già concessi dal Prg ma qui non basta solo la Dia, ci vorrà il Permesso di costruire. Sull’articolo 3 del Piano Casa che consente di demolire e ricostruire gli edifici ante 1989 con un bonus fino al 40% di volume esistente (nel residenziale) e di superficie coperta (per gli edifici a diverso uso, come capannoni), il Comune escluderà l’applicazione di tale norma dalle aree produttive prossime a zone residenziali, con specifico riferimento alla zona industriale di Olmo. Essa, inoltre, viene subordinata al permesso di costruire previo parere della commissione edilizia per verificare compatibilità e qualità dell’intervento se l’ampliamento superi 1000 metri cubi per la destinazione residenziale, i 500 metri qquadri di superficie coperta per quella produttiva e i 250 mq per la terziaria. Anche qui si dovranno rispettare le norme su distanza decoro e quant’altro, con l’ulteriore obbligo del Piano Attuativo dove previsto dal Prg, ed è concessa la deroga sulle altezze nella stessa misura riconosciuta per il normale ampliamento.http://carta.ilgazzettino.it/LeggiGiornale.php?TipoVisualizzazione=&CodSigla=VE&NumPagina=23&AnnoPagina=2009&MesePagina=10&GiornoPagina=23

 
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Dgr n. 2797 del 22/09/2009 PIANO CASA

Post n°28 pubblicato il 27 Settembre 2009 da cambiodestinazionedu

http://venetoius.myblog.it/media/01/01/131537342.pdf

 
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ATTUAZIONE PIANO CASA VENETO

Post n°27 pubblicato il 14 Settembre 2009 da cambiodestinazionedu

Entra nella fase attuativa il Piano Casa del Veneto. Alla Legge Regionale 14/2009 dello scorso 8 luglio per il rilancio del settore edilizio nel rispetto dell’ambiente, hanno fatto seguito due Delibere di Giunta che definiscono in concreto le modalità per la diffusione delle energie rinnovabili e i bonus volumetrici sugli edifici non residenziali.

Rinnovabili: Secondo la norma, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti comunali è possibile realizzare pensiline e tettoie sugli edifici esistenti alla data dell’11 luglio 2009 per l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici di potenza non superiore ai 6 kWp.

Con la Delibera di Giunta 2508/2009 del 4 agosto, la Regione ha definito la tipologia di pensiline e tettoie rientranti nella norma per il rilancio delle costruzioni, la superficie massima occupabile con l’impianto e le modalità di intervento dei Comuni.

Impianti ammessi: è consentita la realizzazione di impianti solari termici con un limite di 6 kW, di impianti fotovoltaici con un limite di 6 kWp o di una combinazione dei precedenti con un massimo di 6 kW, potenza riferita alla singola unità abitativa.

Strutture: Sono considerate pensiline e tettoie le strutture sporgenti da edifici destinati ad abitazione con altezza media non superiore a 3,5 ml dal piano campagna o 2,5 ml dal piano pavimento sul quale vengono realizzate. Gli eventuali serbatoi non integrati nella copertura non possono essere collocati sulla struttura. La superficie massima di un impianto può raggiungere i 60 metri quadri.

I Comuni non potranno applicare nessun onere di costruzione. Prima della presentazione della Dia devono essere acquisite la Via e le autorizzazioni paesaggistiche necessarie. Devono sempre essere tenute presenti le normative in materia di distanze e altezze.

Sostituzione edilizia: Il Piano Casa regionale prevede bonus del 40% per la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e a destinazione diversa purchè situati in zona territoriale propria e a patto di utilizzare le tecniche di bioedilizia e le linee guida contenute nella Legge Regionale 4/2007.

Nel caso degli edifici residenziali le linee guida rispecchiano i propositi della L.R. 14/2008, con qualche aggiustamento solo per la quantificazione della volumetria coinvolta, mentre per quelli a destinazione diversa sono state necessarie delle integrazioni, contenute nella Delibera 2499/2009 del 4 agosto. Per la graduazione degli incentivi volumetrici saranno tenute in considerazione qualità ambientale, consumo di risorse, carichi ambientali, ventilazione, servizi, qualità di gestione e accessibilità ai trasporti.(FONTE EDILPORTALE)
http://www.architetturafacile.com/attuazione-piano-casa-veneto.htm

 
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Esercizio di volumetria

Post n°25 pubblicato il 22 Luglio 2009 da cambiodestinazionedu

mappale 1.432
mq.10.910       
mappale 1.079
mq.   2.954    coperto mq. .......  mc. .......
mappale 1.074
mq.   2.750     coperto mq. .......  mc. .......
mappale 1.069
mq.   2.009     coperto mq. .......  mc. .......
mappale 1.688
mq.    450       coperto mq. .......  mc. .......

TOTALE 1° LOTTO MQ. 19.073
                       coperto   5.009
                           mc.    26.000

secondo lotto
mappale 1.687-6-5-4

mq.  707      coperto mq. ......  mc. 2.000



terzo lotto
mappale 1.073
mq.        150       coperto mq. .......  mc.    573

 
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PIANO CASA art.11 edilizia residenziale pubblica

Post n°24 pubblicato il 21 Luglio 2009 da cambiodestinazionedu

articolo 11 della Legge 133/2008, che ha convertito il Decreto Legge 112/2008 sull’incremento dell’offerta di abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Dalla sua entrata in vigore ci saranno 180 giorni di tempo per inoltrare le proposte al Ministero.

 
Ma chi potrà beneficiarne? A seconda delle categorie saranno effettuati interventi diversificati, che si avvarranno di finanziamenti pubblici e privati, procedure snelle e agevolazioni fiscali. Nello specifico parliamo di:
  • Nuclei familiari a basso reddito
  • anziani in condizioni di disagio
  • studenti fuori sede
  • giovani coppie
  • immigrati regolari residenti in Italia da almeno 10 anni o nella stessa Regione da 5 anni

Tutti potranno risultare assegnatari di una abitazione locata a canone sostenibile e sociale. Alcuni alloggi saranno anche destinati in proprietà come prima casa.

I nuovi alloggi realizzati saranno locati per non meno di 25 anni a canone agevolato o per almeno 10 anni con promessa di vendita. Una volta scaduto il termine, gli appartamenti saranno offerti in prelazione agli inquilini  ad un prezzo massimo pari al costo iniziale rivalutato dell’1,3% su base annua, o in forma individuale, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale rivalutato del 2% oltre l’inflazione reale. Possibile anche la cessione degli immobili sul mercato o l’offerta a Comuni ed ex Iacp.

Il Piano per il contenimento del disagio abitativo avrà ripercussioni positive sull’occupazione nel settore delle costruzioni. Come previsto dai precedenti accordi tra Stato e Regioni e delibere del Cipe, saranno disponibili inizialmente 200 milioni di euro. La cifra di 550 milioni, messa a disposizione dal precedente Governo, sarà invece raggiunta con i prossimi stanziamenti.
 
All’edilizia residenziale pubblica si assoceranno project financing, agevolazioni per le cooperative edilizie e un sistema integrato di fondi immobiliari, che può già contare su 150 milioni di euro, risorse in parte confluite dalla Finanziaria 2007. Una cifra che secondo le stime attiverà investimenti pari a 3 miliardi di euro. Si prevede la collaborazione con gli Enti Locali, così come la riqualificazione urbana delle aree demaniali.

 
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Costi escluso area

Post n°23 pubblicato il 20 Luglio 2009 da cambiodestinazionedu

1) oneri primari e secondari
     22/23€ mc.
2) costo progetto e seguire i lavori 
    7% del costo di costruzione da 21 a 24,5€ mc.
3) urbanizzazione
    
4) costo di costruzione
    strutture 120-150€ mc.
    grezzo avanzato con tutto esterno 250€ mc. 
    tutto da 300 a 350€ mc. massimo
5) varie

1)+2)+3)+4)+5) da 350 a 400€ mc.

 
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E SE PENSIAMO QUALCOSA di DIVERSO

Post n°22 pubblicato il 14 Luglio 2009 da cambiodestinazionedu


é possibile proporre al comune uno scambio: volumi al posto di opere di pubblica utilità?
lunedi 13 luglio 2009 primo approccio, da studiare valore area su totale( da minimo20 al 25% valore pieno) 

 
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PIANO CASA VENETO-PROGETTO DI LEGGE N. 398

Post n°21 pubblicato il 11 Luglio 2009 da cambiodestinazionedu

INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER
PROMUOVERE LE TECNICHE DI BIOEDILIZIA E L'UTILIZZO DI FONTI DI
ENERGIA RINNOVABILE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso
interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire
e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a
specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente.
Art. 2 - Interventi edilizi.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e
degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito
l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso
residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in contiguità rispetto al fabbricato
esistente; ove ciò risulti materialmente o giuridicamente impossibile, può essere autorizzata la
costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.
3. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento potrà essere realizzato
anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il
condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di
case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora esso venga realizzato in maniera uniforme con le
stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.
Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.
1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che
necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici
e di sicurezza.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali
standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici, in deroga alle previsioni dei regolamenti
comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono
consentiti interventi di demolizione e integrale ricostruzione che prevedano aumenti fino al 30 per
cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 30 per cento della superficie coperta
per quelli adibiti ad uso diverso. Tali interventi possono essere attuati anche mediante una
ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti
la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sono consentiti
all’interno del lotto su cui insiste l’originario sedime oppure su area diversa rispetto al lotto su cui
insiste l’originario sedime purchè avente la medesima classificazione di zona. Tali disposizioni si
applicano anche nel caso che gli edifici di cui al comma 1 siano demoliti o in corso di demolizione
sulla base di un regolare permesso di costruire, purchè, all’entrata in vigore della presente legge non
sia già avvenuta la ricostruzione.
3. La percentuale di cui al comma 2 può essere elevata fino al 40 per cento in caso di utilizzo
delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative a favore
dell’edilizia sostenibile” o che prevedano l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
Art. 4 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici.
1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all’installazione di impianti solari e
fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato,
con potenza non superiore a 6 kWp.
2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono
sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA).
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al
comma 1.
Art. 5 - Oneri.
1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, il contributo di costruzione, ove dovuto, è
commisurato al solo volume o alla sola superficie coperta realizzati in ampliamento ridotto del 20
per cento. Tale riduzione diventa del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari
destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.
2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'articolo 3 è determinato in
ragione dell'80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte
ricostruita ed è comunque ulteriormente ridotto del 50 per cento in caso di edificio o unità
immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.
3. Il costo di costruzione non è dovuto qualora gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 siano
comprensivi anche della installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in
modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per ciascuna
unità abitativa elevata a 5 KW per i fabbricati industriali con superficie non inferiore a 100 metri
quadrati.
4. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo
delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
Art. 6 - Elenchi.
1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli
ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3.
Art. 7 - Ambito di applicazione.
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4, gli interventi di cui alla presente legge sono
subordinati al titolo edilizio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive
modifiche e integrazioni.
2. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli interventi di cui all’articolo 2
riguarda fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo edilizio siano stati presentati al Comune entro
il 31 marzo 2009.
3. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, possono escludere l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 in relazione a specifici
immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere
urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, come pure stabilire limiti differenziati in ordine alle
possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle
singole zone e del diverso loro grado di saturazione edilizia. Decorso inutilmente tale termine è da
intendersi che non vi siano ambiti o immobili da escludere.
4. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi non
possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 3 e comunque non prima del
rilascio del titolo edilizio ove previsto.
5. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati all'esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico
connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti.
6. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie ai fabbricati anche
parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione, così come agli edifici che sorgono su
aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o
provvedimento amministrativo.
7. La presente legge non può essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al
fine di eludere o derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento
ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali.
8. È fatto salvo quanto stabilito dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive
modificazioni, per gli immobili aventi valore culturale o paesaggistico nonché quanto previsto dalla
normativa statale in materia di distanze.
Art. 8 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in
vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.

 
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TESTO INTEGRALE PIANO CASA VENETO

Post n°20 pubblicato il 05 Luglio 2009 da cambiodestinazionedu

Il Consiglio Veneto ha approvato la proposta di legge ”Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.16” che integra, in alcuni punti, l’accordo Stato-Regioni del marzo scorso, prevedendo interventi a favore sia della residenza, sia del produttivo.
I comiuni avranno fino al 30 ottobre per deliberare se e con quali limiti applicare la normativa.


http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/8/pdl/PDL_0398/3000_5Ftesto_20licenziato_20da_20commissione.pdf

 
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NTN compravendite immobiliari

Post n°19 pubblicato il 28 Giugno 2009 da cambiodestinazionedu

http://www.agenziaterritorio.it/site...sidenziale.pdf/
http://www.investireoggi.it/forum/rapporto-immobiliare-4-trimestre-2008-vt40318.html
1985-----n. 430.000
1986-----n. 464.000
1987-----n. 464.000
1988-----n. 494.000 
1989-----n. 476.000
1990-----n. 519.000 
1991-----n. 558.000
1992-----n. 467.000
1993-----n. 503.000
1994-----n. 497.000
1995-----n. 504.000
1996-----n. 483.000
1997-----n. 525.000
1998-----n. 578.000
1999-----n. 642.000
2000-----n. 690.000
2001-----n. 681.000
2002-----n. 762.000
2003-----n. 763.000
2004-----n. 804.000
2005-----n. 833.000
2006-----n. 845.051
2007-----n. 809.000 -  4%
2008-----n. 686.587 -15%

 
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Rapporto prezzo case/reddito ( media di lungo periodo 100)

Post n°18 pubblicato il 27 Giugno 2009 da cambiodestinazionedu


Studio del Centro studi Confindustria (CsC) i prezziimmobiliari Italiani nel 2008 sono calati del 2,2% nel 2009 caleranno del 8%.
Rapporto prezzo case/reddito ( media di lungo periodo 100):
Germania
 ( 4°trim.08)----------------64,5
Giappone  ( 1°trim.09)----------------65,9
Stati Uniti ( 1°trim.09)-----------------88,4

Mediastorica di lungo periodo=100

Italia ( 3°trim.08)----------------111,5
Irlanda  ( 4°trim.08)----------------121,2
Regno Unito (4°trim.08)---------------126,0
Francia
 ( 4°trim.08)---------------132,3
Spagna ( 1°trim.09)----------------138,7
Olanda  (1°trim.09)----------------145,5

In Italia il mutuo rispetto al valore dell’immobile è mediamente del 71%.
Nel 2009 il calo delle compravendite sarà del 20%.
Rendimento lordo case in affitto 3,9%.
fonte: il sole 24 ore

 

 
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IPOTESI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

Post n°17 pubblicato il 27 Giugno 2009 da cambiodestinazionedu

Zona di entroterra veneziano.
Cubatura complessiva 2.450 ( in mq. 816 ) su mq. terreno 2.450 indice 1:1.
Possibilità di 6 bifamiliari 
Prezzo d'acquisto cubatura € 200/mc.---totale € 490.000
Costo oneri al comune € 18/mc.-----------totale €   44.100
Costo lottizzazione---------------------------totale €   50.000
Costo progetti e professionisti-------------totale €   30.000
Costi bancari/vari/ecc./ecc.------------------totale €   50.000
Costruzione al grezzo avanzato € 130---totale  € 318.500
TOTALE  AL GREZZO--------------------------- € 982.600
Prezzo di vendita € 250.000 cad.----------- totale € 1.500.000
Costi di vendita 5%                                
                                                              
 NETTO € 1.425.000
ricarica 45%

 
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IMMOBILIARE calo del 20% e fino al 2013-14

Post n°16 pubblicato il 26 Giugno 2009 da cambiodestinazionedu

Da notare che i prezzi degli immobili sono considerati a moneta costante, quindi de inflazionati. Riflessioni.
a) la visualizzazione di uno spaccato di 34 anni(dal 1975 al 2008) è statisticamente valido. 

b) Pur attese le variabili che possono aver influenzato il mercato (tassi di interesse, inflazione, aspettative,etc etc) e la correttezza dei prezzi segnalati (prima la tassazione avveniva sul prezzo dichiarato, ora sul valore catastale indipendentemente dal prezzo reale), ilgrafico evidenzia 3 cicli: 2completi, l'altro (quello che ci interessa) in divenire.
NTN sono il numero delle compravendite.

1° CICLO anni 1975-84:

 3 anni (75-77) con prezzi (120) stazionari o in lieve calo e NTN crescenti ;
 3 anni (78-80) di aumento delle quotazioni e delle contrattazioni (prezzi a                               170 con un incremento del 43% circa); 
 1 anno (81) diprezzi stabili e contrazione delleNTN (-30%);
 3 anni (82-84) di cali dei prezzi (145, circa - 15%) e delle NTN;


2° CICLO anni 1985-1995: 

2 anni (85-86) di prezzi stabili ed aumentodellecontrattazioni; 
4 anni (87-90) di crescita (prezzo 250 +75%); 
1 anno (91) diprezzi stabili e NTN in calo (-30%); 
4 anni (92-95) di cali dei prezzi (190,-25%) con NTN stabili;

3° CICLO INCOMPLETO dal 1996 a 2008: 

5 anni (1996-2000) di stasi (in finale lieve aumento) dei prezzi e NTN in crescita                         anche sostenuta (+30%); 
7 anni di crescita (2001-2007) dei prezzi (300,+60%) e delle NTN (tranne per                        l'ultimo anno, lieve calo); 
1 anno (2008) di prezzi stabili e NTN in forte calo (-16%)                                               
mancano i dati del calo iniziato con 2009

Considerazioni:

a) al termine della fase espansiva, seguono NTN in netto calo e prezzi costanti per circa 1 anno, 1 anno e mezzo (cosa avvenuta trafine 2007 e tutto il 2008).Ne consegue che dal 2009 dovrebbe iniziare la fase calante;

b) il calo o l'aumento delle contrattazioni influenzano il corso dei prezzi in maniera disomogenea: nel 1° e 3° ciclo la connessione è direttamente proporzionale, nel 2° ciclo tanto la crescita quanto il calo si hanno in presenza di sostanziale invarianza delle NTN;

c) alla fine di ogni ciclo, il prezzo degli immobili è sempre superiore al dato di partenza (1° ciclo prezzo finale 145 e prezzo iniziale 120, quindi +25% ;
 2°ciclo prezzo finale 190, quindi + 30%).
Nel 3° ciclo il prezzo finale è circa300, + 60%.
 
Quindi, da quanto sopra, dovrebbe essere iniziato il ciclo discendente che dovrebbe terminare quando i prezzi saranno pari al prezzo iniziale (190) +25/30%, quindi tra i 235 ed i 247, con una diminuzione negli anni 2009/seguenti del 20% (da circa 300 a 240, quale media tra 235 e 247);

d) essendovi una relazione nel 1° e 2° ciclo tra anni di crescita ed anni di calo ( 3 anni e 3 anni nel 1° ciclo, 4 anni e 4 anninel 2° ciclo), è possibileche nel 3° ciclo, dove gli anni di crescita sonostati 6,l'andamento calante/stazionario dei prezzi giunga sino al 2013/2014. Questo dato è influenzabile dall'intensità della riduzione dei corsi, che, come visto,dovrebbe arrestarsi + o - a 240. 

e) i dati di riferimento sono evidentemente medie nazionali. Quindi vi saranno zone i cui prezzi sono cresciuti meno della media(e quindi il calo sarà inferiore al 20%), altre zone dove sono cresciuti di più(città capoluogo, Romae Milano in primis) e dove saranno possibili cali superiori.

http://www.complexlab.com/Members/nicolaantonucci/immagini/immobili_nidodape_2008.j

 

 
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DIARIO DEL PROVVEDIMENTO DETTO "PIANO-CASA" 20%-30%-35%

Post n°13 pubblicato il 07 Maggio 2009 da cambiodestinazionedu

venerdi 6 marzo 2009.Il giorno in cui tutte le borse mondiali segnano il punto più basso e che tutto il mondo economico e non è nel pessimismo più assoluto da tempo immemorabile.
Berlusconi annuncia:“un piano straordinario con effetti eccezionali sulla casa”.
Sembra che il piano sia stato studiato da Tremonti e Ghedini recependo dei provvedimenti allo studio nella regione veneto.

martedi 10 marzo 2009.La giunta regionale veneta approva un piano casa con ampliamenti delle abitazioni e commerciali del 20% e 30% se  abbattimento e ricostruzione

venerdi 20 marzo 2009.Sul web si trova la bozza del decreto legge con il c.d.u.
art.2.comma.3............nonché della distanze e delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali a tutela dei diritti dei terzi, e possono anche consistere, in tutto o in parte, nel mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie

martedi 14 aprile 2009.Si discute in giu.. veneto se portare il 20e 30% al 50%.Forse nella riunione del 21 aprile si approva.

mercoledi 15 aprile 2009.Si parla che siano consentiti i mutamenti di destinazione d'uso attuati senza esecuzione di opere edilizie, purchè non determinino un aumento del carico urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali.Commissione consiliare veneto approvato 20%-30%-40% anche a chi è in possessodel progetto di ristrutturazione al 31-03-2009.La prossima settimana si riunirà il consiglio regionale veneto per approvazione definitiva.
.

 mercoledi 25 marzo 2009 perequazione e compensazione urbanistica.Non c'è la vendibilità delle quote del 20", non c'è il cambio di destinazione d'uso, e neanche le deroghe ai piani regolatori: le modifiche avverranno nel rispetto delle norme"
I
mpossibilità di effettuare interventi nei parchi o in zone sottoposte a tutela paesaggistica.

mercoledi 8 aprile 2009
. Slitta ancora il C.d.M.Tra gli interventi che possono essere eseguiti "senza alcun abilitativo", salvo "più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale", secondo quanto previsto dall' articolo 1 della bozza del dl ispirati vi sono interventi di manutenzione ordinaria e straordinari e anche i mutamenti di destinazione d'uso, purché senza aumento di carico urbanistico.
.Incontro scontro governo-regioni.Si dà tempo fino a martedi 31 marzo  per concordare la procedura condivisa incontrandosi in tavoli tecnici.Le regioni (sopratutto i governatori di sinistra) non vogliono assolutamente il decreto legge.

giovedi 26 marzo 2009. 10 ore di confronto Governo-Regioni.Potrebbe essere un decreto legge per le semplificazioni statali e premi di cubatura nelle leggi regionali.

venerdi 27 marzo 2009. Conferenza unificata Governo-regioni-enti locali per trovare soluzione condivisa.Confermato termine di martedi 31.

lunedi 30 marzo 2009.Dal tavolo tecnico emerge un possibile accordo quadro, nel rispetto delle competenze,che punta a stimolare la legislazione regionale su ampliamenti e demolizioni-ricostruzioni, e un decreto più 'light' con le semplificazioni, come l'estensione della denuncia di inizio attività (Dia) e l'eliminazione della licenza.
Martedi mattina incontro fra le regioni per concordare la posizione per l'incontro nel pomeriggio con il governo.

martedi 31 marzo 2009.I governatori, riuniti in conferenza, hanno definito un documento unitario, diviso in tre parti, nel quale, tra l’altro, si confermano gli aumenti volumetrici del 20% per le abitazioni e del 35% nei casi di demolizione e ricostruzione, purché compiuti nel rispetto delle tecnologie di bioedilizia. Questi aumenti volumetrici riguarderanno esclusivamente l’edilizia residenziale, escludendo i centri storici, tutte le aree protette, nel pieno rispetto quindi dei programmi urbanistici.IL ddl del governo riguarderà  in particolare le misure per la previsione di un termine certo per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi, la ridisciplina di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la semplificazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (Vas), la fissazione dei principi fondamentali in materia di misure di

martedi 21 aprile 2009.Il Veneto Dopo essere stato licenziato dalla Giunta Regionale il provvedimento è stato analizzato dalla Commissione urbanistica, estendendo i premi di cubatura ai capannoni industriali a patto che demolizioni e ricostruzioni valorizzino il risparmio energetico. Le misure antisismiche saranno inserite nelle nuove progettazioni prima del 30 giugno 2009, giorno in cui entreranno in vigore le nuove norme tecniche per le costruzioni. Ampliamenti e sopraelevazioni saranno estesi anche a condomini e centri storici, mentre il bonus per la demolizione e ricostruzione supererà i limiti dell’accordo Stato – Regioni, salendo probabilmente dal 35% al 50%. La possibilità di effettuare simili interventi si esaurirà in 24 mesi.

mercoledi,29 aprile 2009.TITOLI ABILITATIVI: non saranno necessari per mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie e aumento del carico urbanistico. Gli  enti locali ritengono però il riferimento alla destinazione d’uso nel DL rappresenta un’invasione delle proprie competenze.

 

 
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