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Amo & Odio

Tre cose che amo

  1. Gli animali
  2. La vita
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Tre cose che odio

  1. La crudelta'
  2. L'indifferenza
  3. L'ipocrisia

DENUNCIE

 Per quanto concerne le denuncie si consiglia di interessare un'Associazione protezionistica segnalando l'episodio a cui si sia assistito o del quale si abbia diretta conoscenza. In tal caso sarà l'Associazione a sporgere denuncia indicando lo spettatore del fatto come testimone, e chiedendo poi, nella fase del giudizio, di potersi costituire parte civile (cioè soggetto leso dal compimento del reato) in modo da poter svolgere una propria "accusa" nei confronti dell'imputato. Se per qualunque ragione venisse a mancare il supporto di un'Associazione protezionistica, si possono informare Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato.

DIVIETO DI COMBATTIMENTO TRA ANIMALI

Per contrastare il fenomeno del combattimento clandestino tra animali è stata introdotta la L.n. 189 del 2004 che introduce nell'ambito della legislazione codificata tre distinte fattispecie delittuose:
  • La violazione del divieto di combattimento di animali, per cui è prevista la pena della reclusione da un anno a tre anni,e la multa da 50.000 a 160.000 euro, è punita per chi alternativamente organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono mettere in pericolo l'integrità fisica. Ci sono tre circostanze aggravanti ad effetto speciale, che prevedono un'incremento delle pene edittali da un terzo alla metà, che sono legate rispettivamente al concorso dell'autore del reato con soggetti minorenni o al fatto che qualcuno dei concorrenti sia armato, all'utilizzazione nella promozione dell'evento di materiale video o di altra natura contente scene o immagini delle competizioni o dei combattimenti, alla registrazione da parte degli autori del reato dell'evento mediante riprese video o in altra forma.
  • Allevamento o addestramento di animali destinati a partecipare a combattimenti, per cui è prevista la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, questo reato ricorre soltanto se l'autore non sia concorso in quello più grave indicato al primo punto ed è strutturato in una condotta a doppia fase, che dunque configura il tentativo, la cui prima parte si sostanzia nell'allevamento o l'addestramento dell'animale e la seconda nella sua concreta partecipazione al combattimento, momento che coincide con la consumazione vera e propria. La punibilità è estesa anche ai proprietari e ai detentori dell'animale che abbiano acconsentito all'impiego nel combattimento.

UCCIDERE GLI ANIMALI

Chiunque per crudeltà o senza necessità provoca la morte di un animale è punito dal codice con la reclusione da tre a diciotto mesi. La norma che disciplina il reato di uccisione di animali, tutela il comune sentimento verso gli animali, frutto dell'acquisita consapevolezza del delicato equilibrio su cui si basa la conservazione della natura e sulla necessità del rispetto per le altre specie viventi, che non possono soggiacere al dominio arbitrario ed illimitato dell'uomo. Viene classificato come reato comune, perchè può essere commesso da chiunque ed è punibile, in assenza di ulteriori specificazioni come dolo generico inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice, la condotta tipica ricalca quella dell'omicidio,caratterizzata dall'utilizzo di parole come cagiona la morte: cagionare la morte non è possibile ,infatti cagionare la morte se non di un essere vivente risultando dunque evidente l'intenzione del legislatore di riconoscere all'animale la dignità di soggetto passivo del reato. La crudeltà e la mancanza di necessità, sono distinte e delimitano l'area dell'illecito da questo deriva il fatto che il reato sussiste anche laddove l'uccisione dell'animale avvenga per necessità ma in maniera crudele.
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