Creato da obbligatus il 28/10/2006

Omotossicologia.

L'autismo si puo curare, grazie al Protocollo Montinari

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comunicato stampa del Blog CURAMONTINARI

Post n°43 pubblicato il 30 Giugno 2008 da obbligatus

Come molti sapranno il giorno 19/06/2008 la trasmissione 'Cominciamo Bene Estate' di RAI 3 si è occupata di Vaccinazioni. La RAI ci ha contattato per contribuire alla realizzazione della trasmissione chiedendo la testimonianza di una famiglia con danno da vaccino e di un medico “vicino” alle nostre posizioni.

Il COMILVA ha onorato l’impegno chiedendo il contributo di una famiglia, assistita in studio dall’Avv. Luca Ventaloro , che avrebbe potuto, se necessario, intervenire in trasmissione come esperto di diritto minorile e sanitario nonchè di cause relative alle vaccinazioni. 

Condizione da noi richiesta ed in particolare dai 'nostri' genitori, colpiti da così grande tragedia tredici anni or sono, era che non ci fossero 'imboscate', e che pertanto l'intervista in diretta vedesse poi il contraddittorio regolare tra medici delle due ipotesi. Quindi anche 'il nostro'.

Purtroppo pare che nelle more della preparazione della trasmissione, I medici segnalati dalla nostra Federazione non si siano resi disponibili (così ci han detto), per cui l’organizzazione ha optato per l’invito al dott. Serravalle di Pisa, indicato da Nadia Gatti del CONDAV. 

La trasmissione è stata tutta in diretta.

Purtroppo è accaduto che il conduttore Mirabella, sovvertendo la scaletta, dopo la bella intervista fatta alla famiglia dei danneggiati, abbia dedicato volutamente spazio solo alla dott.ssa del Bambin Gesù Marta Ciofi Degli Atti, che ne ha sparate veramente di grosse, è apparsa disinformata con grossolane affermazioni non aggiornate e con una scarsissima conoscenza della questione vaccinazioni. 

La stessa dottoressa, è stata utilizzata da Mirabella come supporto 'istituzionale' per tutta la parte importante della trasmissione, senza attuare il promesso contraddittorio con il 'nostro' medico, nel caso specifico il dott. Serravalle, nel frattempo sopraggiuinto da Pisa, al quale è stato riservato lo spazio finale della trasmissione, insieme ad altro 'medico ufficiale istituzionale', il direttore del Dipartimento Pediatrico dell’Università di Firenze, professor Maurizio De Martino, anch'egli totalmente disinformato e senza alcun polso della questione 'vaccinazioni.

Insomma, nessun contraddittorio, nessuno spazio per la nostra associazione (anche se la intervistatrice in diretta ha evocato più volte l’Avv. Ventaloro preannunciando un suo possibile intervento!), cattiva informazione, parziale ed inesatta, nessuna considerazione per le migliaia di cittadini danneggiati e per le loro famiglie, nessuna considerazione per le normative chiarissime sui danni, ignorate e calpestate. 

INSOMMA, UNA VERGOGNA MEDIATICA.

Unica nota positiva, lo spazio concesso alla storia tragica dei bambini della famiglia intervistata. Dobbiamo ringraziare questa famiglia, perchè ogni qual volta si è resa necessaria una testimonianza rischiosa ed imbarazzante, è sempre stata disponibile. 

Come si può immaginare, l’Avv. Ventaloro, fuori diretta ha molto protestato, quasi al limite dell'insulto, ma in realtà ha avuto la sensazione che il 'blitz' del conduttore nel riservare il 'cuore' della trasmissione e delle riflessioni sanitarie esclusivamente ad un medico istituzionale senza contraddittorio, sia stata una sorta di 'biscotto' preparato.

Noi ci eravamo illusi, che anche Rai Tre di Roma potesse riservarci un trattamento corretto ed onesto come riservatoci dalla Gabanelli quando si occupò di noi dedicando un'intera puntata di Report ai vaccini (mi pare però fossimo a Rai Tre Bologna, e questo vuol dire !).

O come la Tv Svizzera italiana che dedicò due anni fa una puntata della nota trasmissione 'Falò' alle vaccinazioni ed anche al Comilva, realizzando servizi filmati ed interviste anche a noi. Senza imboscate. 

Parrebbe che gli autori e i redattori della trasmissione 'Comiciamo Bene Estate', viste le mie veementi rimostranze giuridiche e normaive, e visto che sono giunte molte telefonate di gente piuttosto arrabbiata, organizzeranno una puntata di approfondimento con maggiore correttezza informativa.

NOI NON CI CREDIAMO!!!

Per questo consigliamo ai nostri associati e a tutti coloro che si battono per ottenere la libertà di scelta e per i diritti dei danneggiati da vaccino ad esprimere il loro totale disappunto, in maniera corretta e civile, e soprattutto con contenuti, contattando la redazione della trasmissione, per far loro capire che la scorrettezza è stata veramente colossale! 

ECCO I RIFERIMENTI:

sito www.cominciamobenestate.rai.it

SMS al numero 335/5647676

e-mail cominciamobene@rai.it 

Per chi volesse contattare la dott.sa Marta Luisa Ciofi degli Atti: ciofi@iss.it

 

 
 
 

utilizziamo il forum

Post n°42 pubblicato il 30 Giugno 2008 da obbligatus

http://omotossicologia.easyfreeforum.com/

utilizziamo il forum altrimenti viene chiuso per inattivita

 
 
 

Un ultimo saluto al mio amico Gianni Santeramo

Post n°41 pubblicato il 19 Gennaio 2008 da obbligatus
Foto di obbligatus

Ahime ieri appena mi accingevo a mettere piede in caserma notavo le faccie tristi che si specchiano negli amici - colleghi quando succede qualcosa. Mi si dice, "Nico' è morto Gianni Santeramo". La morte orami aveva deciso il suo destino molti mesi orsono quando nel lontano gennaio 2006 gli fu diagnosticato un Linfoma non Hodking, io gli sono stato vicino perchè era un mio caro amico in qui mesi in cui praticava la terapia e nel 2006 grazie anche alle garanzie di una suo certificato la faccemmo rientrare in servizio, lui era li con noi il suo squardo profondo ancora lo ricordo ma dopo tante peripezie e terapie il suo male ha incominciato inesorabilmente a divorarlo nuovamente pian piano, e nella grottesca peculiarita della sua esistenza lui era forte e sapeva a quale destino lo aspettava, sapeva come doveva morire e per questo si abituava che di li a poco sarebbe morto. Ieri dunque in suo destino è stato segnato la morte con con precisione micrometrica a reciso nel fiore della vita questo ragazzo inesorabile come sempre, spezzando quel desiderio di famiglia che il caro Gianni si era proposto di fare, Addio gainni sei sempre nei nostri cuori. il Tuoi amici del Reparto e il tuo caro amico Nicola..

 
 
 

una sentenza importante

Post n°40 pubblicato il 06 Novembre 2007 da obbligatus
 

In nome del popolo italiano Tribunale di Genova – Sezione Lavoro Il Giudice Dr. Marco Gelonesi ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa promossa da xxx xxxx e xxxx xxxxx genitori di xxxx xxxxxx residente in Genova ed elettivamente domiciliato in Genova, presso la cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Genova, rappresentato e difeso dall’Avv.to Giuseppe Romeo per delega a amrgine della comparsa di costituzione di nuovo difensore ricorrente contro Ministero della Salute con sede in Roma ed elettivamente domiciliato in Genova Viale Brigate Partigiane n°2 presso l’Avvocatura dello Stato di Genova che lo rappresenta ex lege Conclusioni Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Genova adito,contrariis reiectis,previa ammissione CTU al fine di stabilire l’infermità di cui trattasi: 1. accertare e dichiarare che il paziente xxxx xxxxxx a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge ha riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica; 2. di conseguenza,condannare il Ministero della Sanità in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere l’indennizzo previsto dalla legge 21 maggio 1992 n°210, nella misura meglio vista e ritenuta così come determinando in corso di causa a favore dei sigg.ri xxxx xxxxx e xxxx xxxxx, nella loro qualità di genitori di xxxxxx xxxx, autorizzati a resistere in giudizio dal Giudice Tutelare del Tribunale di Savona, sezione distaccata di Alberga. 3. Con vittoria di diritti,onorari e spese di giudizio. Per il Ministero della Salute si confida nel rigetto del ricorso. Con compensazione delle spese di giudizio. Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Genova,sezione lavoro, xxx xxxx e xxxx xxxxx quali esercenti la patria potestà sul minore xxx xxxxx, premesso: 1. che il minore xxx xxxx,nato il xx xx xxxx, dopo la somministrazione del vaccino antipolio aveva, nel maggio 1987, presentato gravi disturbi psichici consistenti in “Grave ritardo psichico del linguaggio”; 2. che tale patologia era collegata con nesso di casualità alla vaccinazione antipolio, somministrata ad xxx xxxx, ed ai relativi richiami; 3. che avevano,nella veste di cui sopra, richiesto le prestazioni dalla legge 210/92. 4. che, in sede amministrativa la commissione medica aveva riconosciuto nel minore xxx xxxx un disturbo generalizzato di sviluppo in evoluzione verso un difetto intellettivo attualmente di grado medio, ascrivibile alla I categoria della tabella A annessa al DPR 834/81, ma non legato al nesso di casualità alla vaccinazione antipolio; 5. che il mancato riconoscimento del suddetto nesso di casualità aveva comportato la reiezione Dell’istanza in sede amministrativa; 6. che tale reiezione era illegittima. Tutto ciò premesso riproponevano la stessa domanda in sede giurisdizionale. Si costituiva il Ministero della Salute tramite l’Avvocatura dello Stato e chiedeva il rigetto del ricorso perché mancava il nesso di casualità in questione, come rilevato dalla commissione medica in via amministrativa. Si procedeva a consulenza medica. Alle conclusioni del CTU muoveva gravi critiche il consulente tecnico di parte attrice. Si procedeva quindi, in udienza, ad un ampio confronto fra il CTU ed il consulente di parte ricorrente. Successivamente in data 21 Settembre 2007, la causa, sulle conclusioni specificate in epigrafe era,dopo ampia discussione, decisa mediante dispositivo immediatamente letto in udienza. Motivi della decisione E’ opportuno un breve cenno relativamente alla legittimazione passiva del Ministero convenuto Va in proposito richiamato lo insegnamento della SC secondo cui “con riferimento al quadro Normativo venutosi a creare per effetto del DPCM 8 gennaio 2002 e 24/7/2003…successivamente alla precedente previsione contenuta nell’articolo 3 del DPCM 20/5/2000, sulla scorta del quale le funzioni di indennizzo si sensi della legge n° 210 del 1992 sono state trasferite alle Regioni con decorrenza dal 1 gennaio 2001, deve ritenersi che la portata della norma contenuta nell’articolo 2 comma 4 di quest’ultimo DPCM è da intendersi nel senso che restano a carico dello Stato gli oneri derivanti dal contenzioso instauratosi in sede esclusivamente giurisdizionale,relativo alle domande riguardanti l’indicato indennizzo le cui istanze siano state trasmesse dalla USL al competente Ministero…fino al 21/2/2001, con conseguente attribuzione della legittimazione passiva in ordine a siffatte istanze in capo al suddetto Ministero a cui carico si devono,perciò, considerare accollati gli interi oneri (Cassazione Civile,sezione lavoro,sentenza n° 24889 del 23/11/2006). Ai sensi dell’ accennato indirizzo giurisprudenziale,e considerato che nel caso in esame la domanda è stata proposta in sede amministrativa il 3/2/2000 (vedi relazione CTU),la legittimazione passiva in ordine alla domanda attrice, va individuata nel Ministero convenuto. Nel merito,poiché non è contestata la sussistenza delle infermità che affligge il xxxxxxx,né la sua Natura e la sua ascrivibilità alla I categoria della Tabella A allegata DPR 81/834,la materia del Contendere si incentra sulla sussistenza o meno del nesso di casualità, o di con casualità, fra la Infermità stessa e la vaccinazione antipolio somministrata ad xxx.xxxxx. Il CTU ha in proposito confermato le conclusioni della commissione medica che, come si è detto, in sede amministrativa ha escluso tale nesso eziologico. E’ opportuno a questo punto preliminarmente delineare taluni principi giuridici in cui inquadrare le risultanze del presente processo. Giova in proposito richiamare una recente ed assai elaborata sentenza della Suprema Corte (sezioni unite sentenza n.30328 del 2002) in cui si afferma, tra l’altro, un importante principio,cioè che la sussistenza del nesso casuale non può desumersi automaticamente dal mero coefficiente di probabilità. In altri termini è da condividere sia per l’autorità dell’organo da cui proviene, sia per la persuasività della complessa motivazione che lo sorregge e che deve intendersi qui trascritta. Ritiene tuttavia questo giudice che nella materia della previdenza ed assistenza si sia affermato un diverso principio di settore, secondo il quale un coefficiente di ragionevole probabilità, se non contraddetto da altre risultanze processuali,è sufficiente a provare il nesso causale. Induce a tale conclusione il mutamento sopravvenuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 179/1988 Secondo il sistema previdente,ai sensi del TU 1124/1965,erano coperte dall’assicurazione INAIL Solo le c.d. gabellate. Il sistema è stato efficacemente sintetizzato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale in un passo del seguente tenore; “ In particolare qualora le tabelle contengano l’indicazione di malattie tipiche, e delle lavorazioni morbigene, sono presunti sia il carattere professionale della data malattia astrattamente considerata (l’eziologia fra un dato tipo di malattia e un certo agente patogeno tramite date lavorazioni) sia il carattere professionale della malattia concreta, il cui portatore sia stato addetto a quelle lavorazioni,mentre qualora le tabelle contengano l’elencazione di malattie indicate come malattie causate da un dato agente patogeno e delle lavorazioni morbigene, è comunque presunto il carattere professionale della malattia concreta, il cui portatore sia stato addetto a quelle lavorazioni. La tassatività del sistema gabellare implica peraltro che le sole malattie tipiche e solo quelle connesse a date lavorazioni e, tramite le medesime a un dato agente patogeno sono coperte dall’apposita tutela previdenziale. Dimodochè da un lato gli assicurati fruiscono del beneficio che tale indennizzabilità è resa estremamente agevole attraverso le cennate presunzioni. Ma dall’altro essi scontano le conseguenze della tassatività nel senso che non è loro consentito provare secondo le regole ordinarie il carattere professionale di malattie non tipiche, o non riconducibili a un certo agente patogeno tramite lavorazioni specificatamente indicate, malattie che sono pertanto non tutelate anche se in ipotesi derivanti da causa professionale.” In definitiva, secondo il sistema previdente, l’iscrizione nell’apposita tabella era presupposto necessario per l’indennizzabilità, da parte dell’INAIL, della malattia quale infermità di origine professionale ; era in altri termini un elemento costitutivo del diritto alla rendita erogata dall’ente previdenziale. A seguito della citata sentenza 179/1988 il sistema è radicalmente mutato nel senso che l’iscrizione nell’apposita tabella non è più elemento costitutivo del diritto alla rendita,ma si trasferisce nell’ambito probatorio perché comporta una presunzione,sia pure iuris ed de iure,circa l’origine professionale di una malattia, mentre il difetto di iscrizione semplicemente comporta, a carico dell’assicurato, l’onere di provare l’eziologia professionale dell’infermità denunciata. Nel quadro normativo così mutato la presunzione che connota il sistema gabellare trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’assicurato sul terreno probatorio,evitandogli il rischio di non conseguire una prestazione previdenziale solo perché subordinata all’assolvimento, in tema di nesso di casualità, di un onere probatorio in molti casi eccessivamente gravoso. Sarebbe infatti, eccessivamente gravoso provare l’eziologia professionale di una malattia applicando il principio affermato nella sopra citata sentenza della S.C.; vale a dire il principio secondo cui la probabilità, sia pure elevata, non costituisce da sola prova adeguata. Siffatta esigenza (agevolare l’assicurato in sede probatoria), ponendosi quale attuazione dei valori proclamati dalla Costituzione,in particolare dall’articolo 38,deve ritenersi non limitata al campo delle malattie professionali, ma estesa a tutto il settore della previdenza ed assistenza contemplato da citato articolo 38. Le considerazioni svolte consentono quindi di enucleare un principio di sempre (settore previdenza ed assistenza) secondo cui la ragionevole probabilità deve ritenersi sufficiente a provare il nesso eziologico. Tale principio di settore è stato affermato in diverse decisioni della S.C. Così proprio in tema d’indennizzo previsto “…. A favore di coloro che presentano danni irreversibili derivanti da epatiti post trasfusionali, dall’articolo 1 comma terzo della legge 25/2/1992 n. 210, ovvero , in causa di morte del danneggiato, in favore dei soggetti indicati dall’articolo 2 comma terzo della stessa legge, la prova carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti o della morte, ed il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità …” ( Cass. sezione lavoro sentenza del 17/1/2005 n. 753) in senso analogo Cass. Sezione lavoro sentenza del 21/6/2006 n. 14308: “ In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità.” In senso del tutto analogo, sempre in tema di malattie professionali, vedi fra le altre, Cass. Sezione lavoro sentenza del 25/10/2005 n. 20665, Cass. Sezione lavoro sentenza del giorno 11/6/2204 sentenza n. 1128, particolarmente significativa Cass. Sentenza del 26/5/2006 n. 12559 secondo cui le conclusioni probabilistiche possono desumersi da dati epidemiologici. Alla stregua dei principi esposti il nesso eziologico, la cui sussistenza costituisce il nodo della presente controversia, deve ritenersi adeguatamente provato sulla base di elementi che fondino una valutazione di ragionevole probabilità. Ciò posto va rilevato che le conclusioni del CTU non sono condivisibili perché non superano le gravi critiche mosse dal CTP di parte attrice, esposte anche oralmente in udienza e delle quali si è dato ampiamente atto a verbale. Prima di procedere al relativo esame è opportuno ricordare quanto appresso. XXXXX è nato il 21/5/1985 ed è stato sottoposto alle seguenti vaccinazioni: antipolio Sabin 19/9/1985, 28/11/1985,19/51986,13/5/1987 antidifterica-antitetanica 19/9/1985,19/5/1986,18/4/1990; antimorbillo 31/10/1988 antiepatite B 18/3/1998 (tipo adulti), 4/5/1998 tipo pediatrico; non somministrata la terza dose per mancata comparizione del soggetto. xxxxxxxx ha presentato sino ad una anno normale sviluppo neuromotorio e somatico; a dodici mesi normale deambulazione; a circa 15 mesi ha presentato i primi sintomi costituiti temporaneo impaccio motorio caratterizzato da frequenti cadute regredito nel secondo anno di vita. Nel secondo anno di vita ha presentato alcune distonie comportamentali; successivamente ha presentato regressione delle capacità verbali e progressivo impaccio della deambulazione. Successivamente, nel 2001, si arriva alla diagnosi di grave disturbo intellettivo che rende la infermità inquadrabile nella categoria I della Tabella A di cui si è detto. Il CTU ha osservato che, in relazione alla somministrazione del vaccino antipolio, le complicanze, in particolare meningiti ed encefaliti, sono estremamente rare e sempre si manifestano a breve distanza dalla somministrazione. Mancano nella specie tracce di questo elemento cronologico ritenuto dal CTU fondamentale infatti, osserva sempre il CTU, in ordine alla evoluzione della infermità in questione manca una adeguata documentazione nel biennio 87/89; la prima specifica documentazione risale al marzo 1989. Il consulente di parte ha rilevato, in ordine all’elemento cronologico, che il perito d’ufficio ha fatto riferimento alla encefalite, mentre il caso in esame riguarda una encefalopatia, infermità che interessa la parte del cervello e più precisamente e precisamente la membrana ematoencefalica è soggetta a reazioni allergiche. Ha aggiunto il CTP che queste reazioni allergiche hanno carattere insidioso non perchè non manifestano i loro segni in maniera improvvisa ed eclatante, ma sviluppano un’infermità che si svolge lentamente nel tempo, soprattutto nei primi anni di vita del bambino. Alla stregua di tali considerazioni perde consistenza l’elemento cronologico che, come si è visto, ha rivestito particolare rilevanza a fondamento delle conclusioni cui è pervenuto il CTU. Il CTU ha anche rilevato un errore in cui sarebbe incorso il consulente di parte che ha ravvisato nel paziente gli estremi dell’autismo, mentre in realtà tutta la relativa documentazione medica manca del tutto una diagnosi di autismo. Il consulente di parte ha tuttavia precisato di non avere formulato, a proposito dell’ xxxxxxxxx, una diagnosi di autismo, bensì di sindrome autistica che è nozione più ampia che comprende una serie di comportamenti caratterizzati da rilevante anomalia. Conseguentemente anche sotto questo profilo le osservazioni del CTU perdono di consistenza. Questo giudice ha chiesto, altresì, al consulente di parte se possa ravvisarsi una consistente probabilità circa una collegamento fra la infermità che affligge l’attore e le vaccinazioni cui è stato sottoposto. Il CTP ha precisato quanto segue: l’infermità in questione si sviluppa sulla base di due elementi fondamentali: - Una predisposizione, cioè una insufficienza immunitaria; - una vaccinazione che agisce sul sistema immunitario, con la precisazione che sul sistema Immunitario non agisce il vaccino ,ma un componente dello stesso costituito da una miscela di mercurio / alluminio, e proprio questa componente metallica ha un effetto scatenante nei confronti di un soggetto con deficienza immunitaria. Ha aggiunto il CTP che proprio per questo effetto sul sistema immunitario la suddetta miscela già a partire dal 2000 non viene più usata in America. Il CTU ha confermato che questa miscela costituisce una componente del vaccino antipolio. Il CTU ha comunque osservato che le conclusioni del CTP, appena riportate, non sarebbero almeno allo stato, apprezzabili in sede scientifica perché prive del riscontro di una ricerca statistica. Anche questa critica ha poco pregio ove si consideri che, come ha precisato il CTP ( precisazione sopra riportata), quella miscela di cui si è detto, già da molti anni non viene più usata in America: ciò in base ad un qualche riscontro sulla nocività della stessa. Attese le convincenti considerazioni del CTP, di cui si è ampiamente detto, e la ben scarsa consistenza delle critiche ad esse mosse dal CTU deve ritenersi acquisita agli atti la prova di una ragionevole probabilità circa il nesso di casualità fra l’infermità di xxxxxxxx e la vaccinazione antipolio che gli è stata somministrata. La domanda attrice merita, quindi, accoglimento. La delicatezza e la novità delle questioni affrontate, delicatezza e novità evidenziate dai seri contrasti tra i consulenti tecnici, inducono a compensare integralmente tra le parti le difese di rito. P.Q.M. Pronunciando sentenza definitiva così procede: dichiara il ricorrente, in ordina alla infermità ascrivibile alla I categoria tabella A allegata al DPR 824/1981, da cui è affetto, ha diritto alla prestazione prevista dalla legge 210/92, oltre accessori; compensa integralmente le spese di lite. Genova 21 settembre 2007.

 
 
 

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Post n°39 pubblicato il 31 Ottobre 2007 da obbligatus

http://sacchettopoli.miniville.fr/

 
 
 
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