Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Articolo 21, primo comma)
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Articolo 21, primo comma)
Per specificare insistere a scassare l'umore su profili dove è bene in lettura che non si cercano comunicazioni con NESSUNO!!! di qualsiasi sesso -meglio capire nel modo giusto,per ricerche su internet ci sono siti creati per chi e come !!! state abusando dei miei profili visto che vi ho trovato anche con nick diversi su tutti,un gran gruppo di -conosciuti-e basta oppure si arriva a scrivere dove -fate notizia_
Non lavoro per nessuna agenzia,non uso pubblicità,i profili vengono puliti più volte al giorno dai passaggi indesiderati,vi si conosce davvero tutti,è anche questo che ci separa non è solo la differenza dell'età,se delle ragazze giovani come uomini giovani e onesti vi stimolano la rabbia magari per vendicarvi delle vostre tristezze cercatevi altre vittime,non cerchiamo sostituti ne in amore come amicizia e non chat,no a note su blog estranei,per cui come vi muovete dimostrate chi siete e che fate da anni anche in questa comunità libera!!!
Ripeto non lasciamo note a iscritti sconosciuti,posta chiusa,e non siamo interessati ad avvicinamenti visto che lavoro fate e che frequentate le chat siete sempre gli stessi cambiate solo la maschera!
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Articolo 21, primo comma)
Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque,
al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio
o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,
sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona,
o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato,
ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici,
è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,
con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi
di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato,
ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico,
è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici,
titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,
ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,
impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
"Distinguerai un pazzo, non per quello che dice,
ma per il danno che provoca agli altri"
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