DENUNCIE
Per quanto concerne le denuncie si consiglia di interessare
un'Associazione protezionistica segnalando l'episodio a cui si sia
assistito o del quale si abbia diretta conoscenza. In tal caso sarà
l'Associazione a sporgere denuncia indicando lo spettatore del
fatto come testimone, e chiedendo poi, nella fase del giudizio, di
potersi costituire parte civile (cioè soggetto leso dal compimento
del reato) in modo da poter svolgere una propria "accusa" nei
confronti dell'imputato. Se per qualunque ragione venisse a mancare
il supporto di un'Associazione protezionistica, si possono
informare Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani, Polizia
Provinciale, Corpo Forestale dello Stato.
UCCIDERE GLI ANIMALI
Chiunque per crudeltà o senza necessità provoca la morte di un
animale è punito dal codice con la reclusione da tre a diciotto
mesi. La norma che disciplina il reato di uccisione di animali, tutela il comune sentimento verso
gli animali, frutto dell'acquisita consapevolezza del delicato
equilibrio su cui si basa la conservazione della natura e sulla
necessità del rispetto per le altre specie viventi, che non possono
soggiacere al dominio arbitrario ed illimitato dell'uomo. Viene
classificato come reato comune, perchè può essere commesso da
chiunque ed è punibile, in assenza di ulteriori specificazioni come
dolo generico inteso come coscienza e volontà del fatto tipico
previsto dalla norma incriminatrice, la condotta tipica ricalca
quella dell'omicidio,caratterizzata dall'utilizzo di parole come
cagiona la morte: cagionare la morte non è possibile ,infatti
cagionare la morte se non di un essere vivente risultando dunque
evidente l'intenzione del legislatore di riconoscere all'animale la
dignità di soggetto passivo del reato. La crudeltà e la mancanza di
necessità, sono distinte e delimitano l'area dell'illecito da
questo deriva il fatto che il reato sussiste anche laddove
l'uccisione dell'animale avvenga per necessità ma in maniera
crudele.