QUI L' unico che con quello che minaccia a chi non conosce deve
essere non solo oscurato ma non permettere neppure di farsi altri
profili è solo lei G.71-visto cosa senza conoscermi si è permesso
di scrivermi,mentre ora insiste si legge molto bene che si serve
di altri profili per dimostrare un comportamento ancora più
scorretto e minaccioso e naturalmente abbiamo segnalato dare
della deliquente a chi non conosce è reato gravissimo e per
questo aggiungo tutti i codici di legge,che condannano personaggi
del suo genere,persino la Sede legale di libero potrebbe
richiedere i danni perchè fa passare questo indirizzo come covo
di iscritti del suo genere.
A tutela della libertà morale nonché dell’onore e della
reputazione di chi scrive su questo profilo
si avvisa che sarà cancellato ogni messaggio contenente frasi
ed/od espressioni offensive e nell’ immediato
sarà richiesta bannatura dell’autore delle stesse, con espressa
riserva di rivolgersi alle Forze dell’Ordine
e querelare chiunque incorra nei reati di ingiuria, diffamazione,
minacce, molestie e altro,
ai sensi del Codice Penale al fine di far punire tutti i
responsabili.
Al tal fine si rammenta che :
– a norma dell’art. 594 C.P. (INGIURIA)
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente…
anche con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (2’
comma)…
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
euro 516.
– a norma dell’art. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE)
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui
reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa
fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità
(tale è considerato internet nella percezione normativa
consolidatasi), ovvero in atto pubblico,
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa
non inferiore a euro 516.
Blogging e diffamazione, responsabilità dell’ammi-nistratore
del sito per i commenti dei lettori, in Archivio
penale, n. 3, 2013.
Onore e reputazione: necessità di un ritorno alla
tipicità dell’oggetto di tutela nell’ingiuria e nella
diffamazione, in Cass. Pen., 1994,
pag. 2552
Diffamazione a mezzo stampa, satira e internet:
profili di responsabilità, in Danno e
responsabilità, n. 10, 2005, pag. 1010 ss
– a norma dell’art. 612 C.P. (MINACCIA)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito,
a querela della persona offesa con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati
nell’articolo 339,
la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.
– a norma dell’art. 660 C.P. (MOLESTIA O DISTURBO ALLE
PERSONE)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col
mezzo del telefono,
per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno
molestia o disturbo
è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a
euro 516.