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REGINA_DISTELLE

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Mi descrivo

NON ACCETTO INVITI DA SCONOSCIUTI.

Su di me

Situazione sentimentale

sposato/a

Lingue conosciute

Tedesco, Inglese, Francese

I miei pregi

Regina del mio spazio.

I miei difetti

mai avuti,li lascio agli insicuri.

Amo & Odio

Tre cose che amo

  1. me
  2. me
  3. me

Tre cose che odio

  1. chi manda
  2. messaggi
  3. da sporcaccione.

I miei interessi

Passioni

  • Arte
  • Cinema
  • Fotografia

Musica

  • Alternative

Cucina

  • Piatti italiani

Libri

  • Gialli

Sport

  • Sci
  • Surf

Film

  • Fantasy

NEXIVE

Twizzlers "Twizzlerize" on Behance

 

Modulo Denuncia Molestie subite :

 

 

( richieste di cancellazione del profilo o segnalazioni ai social – gestori – provider o altro )

 

 

 

Dichiaro di avere letto la [ informativa sulla Privacy ], recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e conferisco il mio consenso al trattamento nell’ambito delle finalità e modalità ivi indicate, nei limiti in cui il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

 

 

 

 

 

 

 

Scam Alert! Viral message on social media offering free internet could be a scam | Mobiles News | Zee News

Costretti a rendere noto,la diffamazione,il prelievo dei nostri Alias-oppure noti come nick-per lasciarsi delle note moleste su post di un iscritto in questa Comunità più volte segnalato e oscurato come persona molesta.

Abbiamo segnalato cosa avviene al gestore di libero,mentre i nick dei nostri amici aumentano su quel blog,con note diffamatorie e non idonee al nostro pensiero di anni ospiti su internet vissuti con correttezza e Giustizia

Quel blog stranamente è ancora presente in questa Comunità addirittura in 3 copie con diverse immagini.

Ci hanno risposto che ?

Noi invece Vi ricordiamo che?

Se i nostri nick possono essere prelevati da chiunque,c’e un sistema tecnico informatico a cui dovete provvedere a rendere più sicuro per i nostri dati-il nostro nick ci rappresenta nel web in molti casi è il nostro documento per farci riconoscere,qualcuno deve ????

QUALI AZIONI COMPIERE NEI CONFRONTI DI UN PROFILO FALSO ?

Chi crea profili falsi sui social network si rende quindi responsabile nella maggioranza dei casi di due reati : quello di sostituzione di persona e quello di diffamazione aggravata. Circa il primo, integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che crea ed utilizza un “profilo” sui social network con l’immagine di una persona che ne è del tutto inconsapevole con lo scopo di appropriarsi dell’identità altrui e far cadere gli altri in inganno (evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine). Per il secondo, la condotta del ricorrente, oltre al reato previsto dall’articolo 494 del codice penale, integra anche la diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, comma 3 dello stesso codice, sotto l’aspetto dell’offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa. Per approfondimenti in tema di diffamazione sui social [ click qui ]. (*) Il Dispositivo dell’art. 494 del Codice penale recita che: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.”

Le violazioni agli Standard della community includono:

  1. Atti di bullismo o intimidazioni: contenuti intenzionalmente diretti a una persona allo scopo di umiliarla o metterla in imbarazzo; reiterati tentativi di contatto nonostante la persona abbia manifestato chiaramente la volontà di non essere contattata.

  2. Minacce dirette: minacce reali alla sicurezza pubblica e personale, minacce credibili di danni fisici, specifiche minacce di furto, atti di vandalismo o altri danni economici.

  3. Violenza e sfruttamento sessuale: contenuti che minacciano o promuovono violenza o sfruttamento sessuale, incluse le richieste di materiale a sfondo sessuale, qualsiasi contenuto sessuale riguardante minorenni, minacce di condivisione di cose intime che desideri mantenere private (come immagini o video) e la proposta di prestazioni sessuali

viral news News in Marathi, viral news Breaking News, Latest News & News Headlines in Marathi: 24taas.com

Il gestore di un sito web risponde per i contributi diffamatori pubblicati da altri, anche non anonimi, purché ne sia a conoscenza. Così sembra aver stabilito la quinta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 54946 depositata il 27 dicembre 2016.

In breve, la vicenda, per quanto si riesce a comprendere dalla sintesi che ne fa la Corte: nell’agosto del 2009 un lettore pubblicava su un sito internet un commento offensivo nei confronti di un soggetto che stava per ricoprire una carica importante a livello nazionale e ne allegava il certificato penale. A distanza di pochi giorni, lo stesso lettore inviava per e-mail lo stesso certificato penale al gestore del sito. Quest’ultimo – a quanto pare – si limitava a non cancellare il giudizio offensivo, fino a quando non veniva disposto il sequestro preventivo della pagina.
La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, condannava il gestore per concorso nel reato di diffamazione a mezzo internet, riconoscendo altresì un elevato risarcimento. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, rilevando tra l’altro di non aver contribuito alla pubblicazione e di aver avuto conoscenza della sua presenza in rete solo con l’applicazione della misura cautelare.

Nel rigettare l’impugnazione, la Cassazione individua in capo al gestore una responsabilità a titolo di concorso in diffamazione per il sol fatto che egli avrebbe «mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria» fino a quando non è stato coattivamente rimosso. A tale conclusione, se si è ben compreso, la Corte giunge valorizzando due accadimenti: la ricezione della e-mail dall’autore del commento “incriminato” e la pubblicazione di un altro articolo, questa volta a firma dell’imputato, ove vi era un espresso riferimento al precedente scritto a firma del lettore.

In sostanza, il principio che sembra esprimere la Corte è che il titolare di un sito web può essere ritenuto direttamente responsabile di diffamazione se non si attiva per impedire che uno scritto diffamatorio, pubblicato e firmato da un soggetto terzo, permanga online in quanto, così facendo, consente l’aggravamento delle conseguenze del reato.

Per quanto riguarda la strada penale, il reato ipotizzabile è quello di sostituzione di persona, punito dall’articolo 494 del codice penale con la reclusione fino ad un anno, procedibile d’ufficio. La giurisprudenza ha ammesso che il reato possa commettersi a mezzo internet, attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, inducendo in errore gli altri fruitori della rete, procurandosi i vantaggi derivanti dall’attribuzione di una diversa identità, anche semplicemente l’intrattenimento di rapporti con altre persone o anche il soddisfacimento della propria vanità, ledendo così l’immagine della persona offesa. Accanto a questo reato, che è contro la fede pubblica, ci possono essere anche altri illeciti penali che si intersecano, come frodi informatiche (l’art. 640 ter recentemente introdotto nel nostro ordinamento indica espressamente “il furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”).

Sul piano civilistico, in questo caso sarebbe applicabile l’articolo 17 del decreto legislativo 70/2003 in recepimento della direttiva 2000/31/CE) che prevede la responsabilità del prestatore del servizio a informare l’autorità giudiziaria o quella amministrativa qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio. Quanto accaduto  costituisce inoltre una violazione evidente del suo diritto al nome (art. 6 del codice civile). È poi applicabile il GDPR (general data protection regulation – regolamento UE 679/2016) che prevede proprio la sua applicabilità ai social provider esponendoli ad azioni dirette da parte degli interessati e anche a sanzioni applicabili nei loro confronti: si arriva sino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo se la sanzione massima dei 20 milioni è troppo bassa in relazione alle dimensioni dell’impresa.

Quindi, la terza strada è quella del Garante della protezione dei dati personali. Lo strumento è azionabile inoltrando tramite raccomandata a/r (o PEC) una richiesta di accesso ai propri dati personali direttamente alla sede europea del social network, specificando la richiesta di tutti i dati che lo riguardano, informazioni, fotografie, profili aperti a suo nome e di conseguenza la cancellazione e il blocco del falso account e dei dati illecitamente inseriti. Il diritto è previsto dall’art. 7 del D.lgs 196/2003 e rafforzato dal nuovo Regolamento UE 679/2016, direttamente applicabile dal prossimo 25 maggio. In caso di mancato riscontro si può agire direttamente avanti all’Authority di protezione dei dati personali.

Le responsabilità dei social provider sono dunque precise, il problema subentra nella celerità di vedere applicato il proprio diritto. “Forse dovremmo cominciare a pensare che la dimensione che si trova sui social non è solo privatistica” dice Lisi, “Tutti questi servizi che ci vengono offerti stanno diventando servizi essenziali della nostra vita. Non c’è separazione netta tra digitale e reale. I social dovrebbero essere identificati come prestatori di beni essenziali. L’Unione europea dovrebbe cominciare a disciplinare questi rapporti facendo evolvere la loro connotazione giuridica privatistica verso una connotazione di natura pubblicistica”.

 

 

Poisoned chicken to kill ex-boyfriend, but delivery boy's son dies

FONTE WEB-NORMATIVE DI LEGGE VARIE-

SEGNALAZIONE PER SOSTITUZIONE DI PERSONA

E ALTRO-AD UNA AUTORITà PREPOSTA.

Modulo Denuncia Diffamazione:

 

 

 

 

 

 

 

URL della diffamazione ( https:// … )

 

Ad esempio, per social network indicare qui il giorno e orario del post per poterlo individuare con precisione

 

Ad esempio, per social network indicare qui il giorno e orario del post per poterlo individuare con precisione

 

Ad esempio, per social network indicare qui il giorno e orario del post per poterlo individuare con precisione

 

Ad esempio, per social network indicare qui il giorno e orario del post per poterlo individuare con precisione

Azioni già intraprese e/o richieste specifiche *

REGINA_DISTELLE16 ottobre

Marilyn Monroe Minimalism Pencil Drawing Fine Art Portrait Signed Print

 


Cos'è la coscienza?

Quella voce interiore,
quella sensazione che prende il sopravvento sul nostro stomaco.

La coscienza è ciò che facciamo
quando ci mettiamo nei panni dell'altro,
quando pensiamo a cosa può ferire un'altra persona,
quando sappiamo che possiamo
fare qualcosa di più per il benessere di un'altra persona.

La coscienza è sapere in ogni momento
che le nostre azioni possono avere ripercussioni su altre persone
e agire nel modo più nobile possibile.

La coscienza è
quel piccolo pepito di cricket
che alcuni di noi ascoltano più di altri.

 

 

 

La morte di Marilyn Monroe, avvenuta tra la notte del 4-5 agosto 1962, suscitò clamore e interesse nell'opinione pubblica statunitense e mondiale.
Il giorno del decesso l'attrice venne trovata nel letto della sua abitazione al 12305 di Fifth Helena Drive, dove viveva da sola con la sua governante Eunice Murray. Era stata visitata dai suoi vari medici.

Wikipedia

Portrait of American actress Marilyn Monroe as she lies on a bed wrapped in a white sheet Hollywood Los Angeles California November 1961

American actress Marilyn Monroe posing naked with a chenille pompom scarf in Beverly Hills California at the end of June 1962 The two sessions for...

Marilyn Monroe reclines in a bathtub in 1954 during the filming of The Seven Year Itch in Los Angeles California

 

Hollywood film star Jayne Mansfield formerly Vera Jane Palmer in a seductive pose She had a short career as a kind of living parody of Marilyn Monroe...

A handcoloured portrait of American actress Marilyn Monroe posing naked with two blue roses covering her breasts Beverly Hills California June 1962...

Marilyn Monroe playing Ellen Arden swims naked in Something's Got to Give The movie was never completed due to Monroe's sudden death during production

Portrait of American actress Marilyn Monroe as she lies on a bed wrapped in a white sheet Hollywood Los Angeles California November 1961

Photographs Of Hollywood Icon Marilyn Monroe Will Be Offered At An Auction March 22 2001 At Butterfields A San Francisco Auction House Owned By Ebay...

A quilted portrait image of Marilyn Monroe with airbrushed facial features part of a group of Marilyn Monroe memorabilia estimated between $300 and...
Two nude photos showing Marilyn Monroe by Tom Kelley are displayed in the exhibition 'Marilyn Monroe' at the Kunsthaus Apolda Avantgarde in Apolda...
Sarita Montiel 22 years old visited Hollywood from Mexico and said that she likes real old men remind her of Mexican Jumping Beans without jumping...
On December 10 PROFILES IN HISTORY the leading company in live/simultaneous Internet Hollywood memorabilia auctions will offer the above original...

Marilyn Monroe playing Ellen Arden swims naked in Something's Got to Give The movie was never completed due to Monroe's sudden death during production

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American actress Marilyn Monroe holding a sheer scarf in her teeth Beverly Hills California June 1962 The two sessions for the photoshoot took place...

 

 

 

 

Ana De Armas e Marilyn Monroe

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