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capitolato6

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  • Romano di Lombardia (BG)
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IL BUIO DOPO DENTRO A CERCHI

Su di me

Situazione sentimentale

fidanzato/a

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Francese, Spagnolo, Inglese

I miei pregi

bello

I miei difetti

brutto

Amo & Odio

Tre cose che amo

  1. DONNE
  2. ONESTà
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Tre cose che odio

  1. MALATTIE
  2. DOLORE
  3. VIRUS

I miei interessi

Passioni

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Musica

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  • Grigliatona tra amici
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A tutela della libertà morale nonché dell’onore e della reputazione di chi scrive su questo Blog,
si avvisa che sarà cancellato ogni messaggio contenente frasi ed/od espressioni offensive e nell’ immediato
sarà richiesta bannatura dell’autore delle stesse, con espressa riserva di rivolgersi alle Forze dell’Ordine
e querelare chiunque incorra nei reati di ingiuria, diffamazione, minacce, molestie e altro,
ai sensi del Codice Penale al fine di far punire tutti i responsabili.

Al tal fine si rammenta che :

– a norma dell’art. 594 C.P. (INGIURIA)
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente…
anche con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (2’ comma)…
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

– a norma dell’art. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE)
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
(tale è considerato internet nella percezione normativa consolidatasi), ovvero in atto pubblico,
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Blogging e diffamazione, responsabilità dell’ammi-nistratore del sito per i commenti dei lettori, in Archivio penale, n. 3, 2013.

Onore e reputazione: necessità di un ritorno alla tipicità dell’oggetto di tutela nell’ingiuria e nella diffamazione, in Cass. Pen., 1994, pag. 2552

Diffamazione a mezzo stampa, satira e internet: profili di responsabilità, in Danno e responsabilità, n. 10, 2005, pag. 1010 ss

 

 

– a norma dell’art. 612 C.P. (MINACCIA)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito,
a querela della persona offesa con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339,
la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.

– a norma dell’art. 660 C.P. (MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono,
per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo
è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

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