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COMUNICAZIONE PER CHI OFFENDE

L'ingiuria, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto e disciplinato dall'art. 594 del codice penale ai sensi del quale: « Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. » La fattispecie fa parte dei delitti contro l'onore, un gruppo di reati classificati al Capo II del codice penale italiano (artt. 594-599) per la comune caratteristica di offendere attingendo il valore sociale della persona offesa. La condotta tipica del delitto di ingiuria, descritta dal primo comma della norma, consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente. Due sono dunque i requisiti per la configurazione del delitto di Ingiuria: l'offesa all'onore o al decoro e la presenza della persona offesa. Quest'ultimo elemento è anche il discrimine con il successivo delitto di diffamazione. Il secondo comma dell'articolo 594 c.p. estende la punibilità anche alle offese trasmesse con comunicazioni a distanza.

 

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