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Consulenza e assistenza a tutti coloro che vivono rapporti di coppia "malati", pronti a iniziare una nuova vita! Spesso cercare un consulto nella vita reale diventa difficile, questo strumento può dare la forza necessaria.

Su di me

Situazione sentimentale

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Lingue conosciute

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I miei pregi

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I miei difetti

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Amo & Odio

Tre cose che amo

  1. Eleganza
  2. Intelligenza
  3. Mistero

Tre cose che odio

  1. Urla
  2. Arroganza
  3. Maleducazione

I DOVERI DEI CONIUGI

I coniugi con il matrimonio, indipendentemente dal regime patrimoniale prescelto, hanno l’obbligo di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia. Nello stesso modo i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze. Il d.lgs. 154/2013 ha ribadito in maniera maggiormente incisiva l’obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Nel rapporto con i figli, inoltre, ha ridimensionato la posizione genitoriale ponendola non più su un piano di “superiorità” così come era intesa la potestà genitoriale ma su un piano paritario: i genitori esercitano, infatti, la “responsabilità genitoriale”. Nel caso in cui la coppia non abbia mezzi sufficienti a provvedere il mantenimento dei figli, la legge impone ai loro ascendenti (i nonni) di fornire i mezzi necessari. Se uno dei coniugi non contribuisce adeguatamente al soddisfacimento dei bisogni familiari, il tribunale può imporre che una quota dei suoi redditi siano versati direttamente all’altro coniuge o chi provvede al mantenimento dei figli.

Mantenimento minori. Spese straordinarie.

Mantenimento minori. Quali sono le spese straordinarie? Elenco delle spese straordinarie che richiedono o meno un preventivo accordo Nel caso di obbligo di contributo al mantenimento dei figli minori, alcune spese straordinarie richiedono il preventivo accordo tra i coniugi, altre no. Segue un protocollo del Tribunale di Ancona che le definisce e classifica: A) SPESE MEDICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture pubbliche; accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; tickets sanitari. B) SPESE MEDICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculìstiche; cure termali e fisioterapiche; accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; farmaci particolari. C) SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; trasporto pubblico; servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto). D) SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; corsi di specializzazione; gite scoiastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; alloggio presso la sede universitaria. E) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo - scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo F) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanze.

Accordi divorzio

Gli accordi di divorzio fai da te Legge n° 162 del 2014 La Legge n° 162 del 2014, di conversione del Decreto Legislativo n° 132 del 2014, disciplina tra l’altro il nuovo istituto del cosiddetto “Accordo”, in materia di separazione personale consensuale e/o divorzio congiunto. In particolare, i coniugi senza figli minori, non economicamente autosufficienti o disabili, avranno ora l’opportunità, ex art. 12 della Legge in parola, di stipulare in prima persona un “accordo” scritto di separazione personale, cessazione degli effetti civili/scioglimento del loro matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di una separazione o divorzio già celebrati. Essi potranno peraltro agire anche senza l’assistenza di Avvocati, rivolgendosi direttamente al Sindaco del loro Comune di residenza, ovvero del Comune dove era stato iscritto/trascritto il loro Matrimonio. L’Ufficiale di Stato Civile avrà solo l’onere di invitare i coniugi a tornare in Comune, non prima di un mese dalla firma dell’atto, per confermare la loro volontà. Tuttavia, tale ampia libertà, lasciata dal legislatore ai coniugi, pare essere di ardua applicazione pratica, stante la naturale insufficiente preparazione giuridica della maggioranza dei cittadini e probabilmente anche del personale amministrativo. Una cosa è annotare il nuovo status “libero” di due soggetti, prendendo atto dell’esistenza di una valida sentenza, altro sarà redigere materialmente un “accordo” di divorzio! E’ dunque prevedibile che: o quest’istituto resterà in concreto non utilizzato dai cittadini (magari in favore della ben più praticabile “negoziazione assistita”), o sarà presto foriero di nuove controversie e impedimenti.

negoziazione assistita

Negoziazione assistita, nuova possibilità di risolvere le controversie Decreto Legislativo n° 132 del 2014 E’ appena stato convertito con la legge n° 162 del 2014, il Decreto Legislativo n° 132 del 2014. I 23 articoli del testo, affrontano a tutto tondo la realtà giudiziaria, al fine di semplificare e velocizzare il processo civile. In particolare, l’art. 6 della Legge disciplina il nuovo istituto della “Convenzione di Mediazione Assistita”, in materia di separazione personale consensuale e/o divorzio congiunto. I coniugi decisi a dividersi, possono cioè raggiungere, con l’ausilio di almeno un Avvocato/Avvocato Stabilito ciascuno, un accordo scritto di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili/scioglimento del loro matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di una separazione o divorzio già celebrati. Tale convenzione dovrà essere quindi trasmessa direttamente al Procuratore della Repubblica territorialmente competente, che vi apporrà un visto. In presenza di figli minori, economicamente non autosufficienti o disabili, il Procuratore trasmetterà la “Convenzione” al Presidente del Tribunale (entro 5 giorni dal ricevimento) che, ascoltati i genitori, valuterà la conformità della stessa agli interessi della prole, confermandone così la piena validità, al pari di una sentenza. In ogni caso, gli Avvocati delle parti hanno l’onere di far trascrivere la Convenzione, entro 10 giorni, presso il registro di Stato Civile del Comune, dove il matrimonio dei loro assistiti era stato iscritto/trascritto, pena una sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 a 10.000 euro, a discrezione del singolo Comune), che peraltro pagherebbero i difensori stessi.

- ASSISTENZA NELLE SEPARAZIONI

Ti saremo accanto per risolvere le molteplici problematiche occupandoci di tutti gli atti e le istanze da presentare al tribunale competente.

- ASSISTENZA NEI DIVORZI

Ci occuperemo della stesura dell'atto e nell'assistervi in tutti i passaggi successivi.

- Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati nella separazione e nel divorzio.

- Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

- Il mantenimento dei figli nella convivenza di fatto.

- La sorte della casa familiare in caso di separazione dei conviventi.

- Modifica delle condizioni della separazione.

- Diritto di visita da parte del genitore non collocatario dei figli.
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