Questa Bacheca è ancora vuota. Invita separazionedivorzi a scrivere un Post!
Mi descrivo
Consulenza e assistenza a tutti coloro che vivono rapporti di coppia "malati", pronti a iniziare una nuova vita! Spesso cercare un consulto nella vita reale diventa difficile, questo strumento può dare la forza necessaria.
Su di me
Situazione sentimentale
-
Lingue conosciute
-
I miei pregi
-
I miei difetti
-
Amo & Odio
Tre cose che amo
Eleganza
Intelligenza
Mistero
Tre cose che odio
Urla
Arroganza
Maleducazione
I miei interessi
Vacanze Ok!
Vacanze Ko!
Passioni
Musica
Cucina
Libri
Sport
Film
Libro preferito
Meta dei sogni
Film preferito
I DOVERI DEI CONIUGI
I coniugi con il matrimonio, indipendentemente dal regime
patrimoniale prescelto, hanno l’obbligo di contribuire, in
relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro
professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia. Nello stesso
modo i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligo di mantenere,
istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive
sostanze. Il d.lgs. 154/2013 ha ribadito in maniera maggiormente
incisiva l’obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione
alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo. Nel rapporto con i figli, inoltre, ha
ridimensionato la posizione genitoriale ponendola non più su un
piano di “superiorità” così come era intesa la potestà genitoriale
ma su un piano paritario: i genitori esercitano, infatti, la
“responsabilità genitoriale”. Nel caso in cui la coppia non abbia
mezzi sufficienti a provvedere il mantenimento dei figli, la legge
impone ai loro ascendenti (i nonni) di fornire i mezzi necessari.
Se uno dei coniugi non contribuisce adeguatamente al
soddisfacimento dei bisogni familiari, il tribunale può imporre che
una quota dei suoi redditi siano versati direttamente all’altro
coniuge o chi provvede al mantenimento dei figli.
Mantenimento minori. Spese straordinarie.
Mantenimento minori. Quali sono le spese straordinarie? Elenco
delle spese straordinarie che richiedono o meno un preventivo
accordo Nel caso di obbligo di contributo al mantenimento dei figli
minori, alcune spese straordinarie richiedono il preventivo accordo
tra i coniugi, altre no. Segue un protocollo del Tribunale di
Ancona che le definisce e classifica: A) SPESE MEDICHE (da
documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: visite
specialistiche prescritte dal medico curante; cure dentistiche
presso strutture pubbliche; accertamenti e trattamenti sanitari non
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; tickets sanitari. B)
SPESE MEDICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculìstiche; cure termali
e fisioterapiche; accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche
dal Servizio Sanitario Nazionale; farmaci particolari. C) SPESE
SCOLASTICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo
accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti
pubblici; libri di testo e materiale di corredo scolastico di
inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; trasporto
pubblico; servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto). D)
SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo
accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti
privati; corsi di specializzazione; gite scoiastiche con
pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; alloggio presso
la sede universitaria. E) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare)
che NON richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato
pre-scuola e dopo - scuola; centro ricreativo estivo e gruppo
estivo F) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il
preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; spese di custodia
(baby sitter); viaggi e vacanze.
Accordi divorzio
Gli accordi di divorzio fai da te Legge n° 162 del 2014 La Legge n°
162 del 2014, di conversione del Decreto Legislativo n° 132 del
2014, disciplina tra l’altro il nuovo istituto del cosiddetto
“Accordo”, in materia di separazione personale consensuale e/o
divorzio congiunto. In particolare, i coniugi senza figli minori,
non economicamente autosufficienti o disabili, avranno ora
l’opportunità, ex art. 12 della Legge in parola, di stipulare in
prima persona un “accordo” scritto di separazione personale,
cessazione degli effetti civili/scioglimento del loro matrimonio,
ovvero di modifica delle condizioni di una separazione o divorzio
già celebrati. Essi potranno peraltro agire anche senza
l’assistenza di Avvocati, rivolgendosi direttamente al Sindaco del
loro Comune di residenza, ovvero del Comune dove era stato
iscritto/trascritto il loro Matrimonio. L’Ufficiale di Stato Civile
avrà solo l’onere di invitare i coniugi a tornare in Comune, non
prima di un mese dalla firma dell’atto, per confermare la loro
volontà. Tuttavia, tale ampia libertà, lasciata dal legislatore ai
coniugi, pare essere di ardua applicazione pratica, stante la
naturale insufficiente preparazione giuridica della maggioranza dei
cittadini e probabilmente anche del personale amministrativo. Una
cosa è annotare il nuovo status “libero” di due soggetti, prendendo
atto dell’esistenza di una valida sentenza, altro sarà redigere
materialmente un “accordo” di divorzio! E’ dunque prevedibile che:
o quest’istituto resterà in concreto non utilizzato dai cittadini
(magari in favore della ben più praticabile “negoziazione
assistita”), o sarà presto foriero di nuove controversie e
impedimenti.
negoziazione assistita
Negoziazione assistita, nuova possibilità di risolvere le
controversie Decreto Legislativo n° 132 del 2014 E’ appena stato
convertito con la legge n° 162 del 2014, il Decreto Legislativo n°
132 del 2014. I 23 articoli del testo, affrontano a tutto tondo la
realtà giudiziaria, al fine di semplificare e velocizzare il
processo civile. In particolare, l’art. 6 della Legge disciplina il
nuovo istituto della “Convenzione di Mediazione Assistita”, in
materia di separazione personale consensuale e/o divorzio
congiunto. I coniugi decisi a dividersi, possono cioè raggiungere,
con l’ausilio di almeno un Avvocato/Avvocato Stabilito ciascuno, un
accordo scritto di separazione consensuale, cessazione degli
effetti civili/scioglimento del loro matrimonio, ovvero di modifica
delle condizioni di una separazione o divorzio già celebrati. Tale
convenzione dovrà essere quindi trasmessa direttamente al
Procuratore della Repubblica territorialmente competente, che vi
apporrà un visto. In presenza di figli minori, economicamente non
autosufficienti o disabili, il Procuratore trasmetterà la
“Convenzione” al Presidente del Tribunale (entro 5 giorni dal
ricevimento) che, ascoltati i genitori, valuterà la conformità
della stessa agli interessi della prole, confermandone così la
piena validità, al pari di una sentenza. In ogni caso, gli Avvocati
delle parti hanno l’onere di far trascrivere la Convenzione, entro
10 giorni, presso il registro di Stato Civile del Comune, dove il
matrimonio dei loro assistiti era stato iscritto/trascritto, pena
una sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 a 10.000 euro, a
discrezione del singolo Comune), che peraltro pagherebbero i
difensori stessi.
- ASSISTENZA NELLE SEPARAZIONI
Ti saremo accanto per risolvere le molteplici problematiche
occupandoci di tutti gli atti e le istanze da presentare al
tribunale competente.
- ASSISTENZA NEI DIVORZI
Ci occuperemo della stesura dell'atto e nell'assistervi in tutti i
passaggi successivi.
- Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati nella
separazione e nel divorzio.
- Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello
stato civile.
- Il mantenimento dei figli nella convivenza di fatto.
- La sorte della casa familiare in caso di separazione dei
conviventi.
- Modifica delle condizioni della separazione.
- Diritto di visita da parte del genitore non collocatario dei
figli.