Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano
oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).
La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, sempre attuale in materia di
diritto d'autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di
combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si
realizza via Internet.
Testi, scritti, articoli, e-mail - Ogni forma di
testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto
d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri
formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile
appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista
dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il
riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di
opere letterarie (ma non l'intera opera, o una parte compiuta di
essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o
insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si
agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non
costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera
stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il
consenso dell'autore.