Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Articolo 21,
primo comma)
Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque,
al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio
o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,
sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona,
o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato,
ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici,
è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la
fede pubblica,
con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli
o di onori
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni
distintivi
di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato,
ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico,
è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi
accademici,
titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,
ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,
impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
"Distinguerai un pazzo, non per quello che dice,
ma per il danno che provoca agli altri"
🔵📷📻🎼🎶🎥🎬🎤🎧🎷🎸🎹🎺🎻📻
A tutela della libertà morale nonché dell’onore e della
reputazione di chi scrive su questo Blog,
si avvisa che sarà cancellato ogni messaggio contenente frasi
ed/od espressioni offensive e nell’ immediato
sarà richiesta bannatura dell’autore delle stesse, con espressa
riserva di rivolgersi alle Forze dell’Ordine
e querelare chiunque incorra nei reati di ingiuria, diffamazione,
minacce, molestie e altro,
ai sensi del Codice Penale al fine di far punire tutti i
responsabili.
Al tal fine si rammenta che :
– a norma dell’art. 594 C.P. (INGIURIA)
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente…
anche con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (2’
comma)…
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
euro 516.
– a norma dell’art. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE)
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui
reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa
fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità
(tale è considerato internet nella percezione normativa
consolidatasi), ovvero in atto pubblico,
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa
non inferiore a euro 516.
Blogging e diffamazione, responsabilità dell’ammi-nistratore
del sito per i commenti dei lettori, in Archivio
penale, n. 3, 2013.
Onore e reputazione: necessità di un ritorno alla
tipicità dell’oggetto di tutela nell’ingiuria e nella
diffamazione, in Cass. Pen., 1994,
pag. 2552
Diffamazione a mezzo stampa, satira e internet:
profili di responsabilità, in Danno e
responsabilità, n. 10, 2005, pag. 1010 ss
– a norma dell’art. 612 C.P. (MINACCIA)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito,
a querela della persona offesa con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati
nell’articolo 339,
la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.
– a norma dell’art. 660 C.P. (MOLESTIA O DISTURBO ALLE
PERSONE)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col
mezzo del telefono,
per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno
molestia o disturbo
è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a
euro 516.