Questa Bacheca è ancora vuota. Invita capitolato11 a scrivere un Post!
Mi descrivo
.
Su di me
Situazione sentimentale
fidanzato/a
Lingue conosciute
Francese, Inglese
I miei pregi
BRUTTO
I miei difetti
ANCORA PIù BRUTTO
Amo & Odio
Tre cose che amo
I GATTI
LUMACHE
DONNE
Tre cose che odio
TROLL
SCAMM
VERMI INTESTINALI
I miei interessi
Vacanze Ok!
Vacanze Ko!
Passioni
Fai da te
Sport
Musica
Blues
Raggae
Cucina
Grigliatona tra amici
A tutto pesce e frutti di mare
Libri
Biografie
Sport
Atletica
Film
Animazione
Libro preferito
Meta dei sogni
Film preferito
PER CHI SI VESTE FALSAMENTE E DA SESSO DIVERSO! Art. 494
Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a sé o ad
altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno
in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui
persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso
stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti
giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto
contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Art.
498 Usurpazione di titoli o di onori Chiunque abusivamente porta
in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o
impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta
una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa
abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la
multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena
soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli,
decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità
inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati
nella disposizione precedente. La condanna importa la
pubblicazione della sentenza.
Sarò un poeta e bacerò i tuoi sogni con la mia canzone; Vado a
riempire la mia mitragliatrice di fiori e te la punterò al cuore.
INSISTI PURE NON DEMORDERE