PER CHI SI VESTE FALSAMENTE E DA SESSO DIVERSO!
Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a
sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce
taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria
all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome,
o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce
effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro
delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un
anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori Chiunque
abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di
un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero
indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito
con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena
soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli,
decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità
inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati
nella disposizione precedente. La condanna importa la
pubblicazione della sentenza.
maschi deboli e donne no.
ricordo dei post di un certo M. dove si leggeva che le donne
erano---e gli uomini vittime.
ora noto strani movimenti e trasformazioni di chi usa profili ma
non dello stesso sesso.
sicuramente osservo.