La separazione delle carriere dei magistrati, una riforma sbagliata e inutile
Ritengo che nessuno finora, come ha fatto invece all’inizio dell’anno in corso il giurista Pietro Dubolino - peraltro persona di orientamento conservatore, ossia appartenente alla stessa koinè ideologica di coloro che la riforma in questione l’hanno voluta e votata - abbia tanto lucidamente messo in rilievo i veri motivi che davvero dovrebbero scoraggiare l'avallo referendario al progetto di legge costituzionale sulla separazione delle carriere di pubblici ministeri e giudicanti.
In un suo articolo, pubblicato sul numero di Gennaio e Febbraio 2025 della Rivista di Polizia (Pacini Editore), Dubolino infatti mette in luce aspetti e conseguenze poco noti e per nulla positivi della separazione, finora mai affrontati, per quel che si sa, da altri esperti della materia, che solitamente si sono concentrati soltanto sul rischio di un controllo politico sulle Procure da parte del Guardasigilli di turno.
Il giurista inizia dal considerare la riforma voluta da Nordio quasi una naturale conseguenza del varo, nel 1988, del nuovo codice di procedura penale e dell’ adozione, per il processo penale, del cd. modello accusatorio, in sostituzione del precedente modello inquisitorio; modifica questa che avrebbe trasformato il ruolo e la figura del P.M. da organo deputato, appunto, alla “ricerca” della verità processuale (dal latino “inquirere”, ricercare) ad organo di mera accusa e dunque non più imparziale. Tale evoluzione (o involuzione, a seconda di come la si consideri) della figura e del compito dei pubblici ministeri rappresenterebbe per Dubolino la sola e seria pezza giustificativa che i promotori potrebbero invocare per dividere requirenti e giudicanti in due ordini professionali separati.
Ma l’autore subito dopo elenca impietosamente tutte le obiezioni che si possono legittimamente sollevare a tale nuova collocazione ordinamentale della figura del P.M.
Una prima obiezione investe la tecnica stessa adoperata dal Legislatore, ossia il voler modificare una norma costituzionale al fine di adeguarla ad una legge ordinaria (in questo caso il nuovo c.p.p.). In genere, infatti, si ricorre al meccanismo inverso, nel rispetto della Carta e del principio di gerarchia delle fonti.
Falsa e fuorviante, poi, è anche l’idea che il malcontento, ormai “di lungo corso”, della pubblica opinione nazionale verso il nostro sistema giudiziario sarebbe sanabile con la semplice separazione delle carriere dei magistrati, dovendosi invece correttamente fondare l’origine di tale malcontento nell’incapacità della giustizia italiana di contrastare adeguatamente i fenomeni criminosi, contrasto che non veleggerebbe di certo con “il vento in poppa” semplicemente separando le carriere dei giudici italiani e che neppure frenerebbe (anzi, la potrebbe addirittura aumentare, perché favorirebbe l’uzzolo di facile carrierismo di alcuni P.M. ) la copiosa produzione di processi, che quasi sempre finiscono nel nulla, avviati nei confronti di soggetti a vario titolo mediaticamente esposti o titolari di incarichi di vertice nelle grandi società o nella P.A.(altro motivo questo di pubblica insoddisfazione verso la macchina della giustizia).
A questo punto, però, l’autore propone due strade per scansare i su citati pericoli.
Una prima via da percorrere, secondo Dubolino, sarebbe quella di restituire ai P.M. l’originaria funzione di organo deputato alla mera ricezione delle notizie di reato apprese dalla P.G. e non anche di soggetto autorizzato a prenderne conoscenza di propria iniziativa, come invece prevede oggi l’art. 330 c.p.p. Funzione quest’ultima che necessariamente presuppone, a monte, anche una attività di ricerca implicante tuttavia il possesso – oltre che di quella “tecnica” - anche di numerosi ed ampi margini di discrezionalità pura senza, diversamente dagli organi di Polizia, alcun controllo da parte di apparati superiori.
Lo stesso dovere, costituzionalmente previsto, dell’obbligatorietà dell’azione penale (intesa come obbligatorietà, per il PM, di sottoporre al vaglio di un giudice qualsiasi notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza), fa a pugni con una attività di ricerca della notizia di reato che rende il PM arbitro assoluto della situazione, dotato persino di poteri d’archiviazione.
Il secondo correttivo invocato da Dubolino consisterebbe invece nell’ affiancare alla separazione delle carriere anche il ripristino dell’immunità parlamentare (ex art. 68 Cost.), onde evitare che qualche PM intraprenda processi puramente politici, buoni solo a garantirgli una finestra di visibilità mediatica più o meno grande e duratura.
Qui però chi scrive si dissocia decisamente dalla proposta del giurista: se la separazione delle carriere potrebbe rappresentare per i P.M. il viatico per una loro ipotetica libertà d’arbitrio, la libertà d’arbitrio che l’immunità parlamentare ha garantito per troppi anni ad alcuni nostri politici è cosa nota e grave che non necessita affatto di resurrezioni.
Da ultimo lo studioso analizza un ulteriore argomento da sempre sbandierato dai sostenitori della separazione delle carriere, ossia l’indimostrata e indimostrabile propensione dei giudicanti ad accettare supinamente le richieste dei PM, propensione determinata - secondo costoro – dall’appartenenza di entrambi al medesimo organo di rappresentanza.
Peccato però che le statistiche abbondino sia di condanne pronunciate in senso contrario alle richieste di assoluzione formulate dai PM che di assoluzioni elargite nell’inverso caso di richieste di condanna …
